Colpa grave ostativa alla riparazione per l’omessa custodia del veicolo (Cass. pen. Sez. IV n. 38171 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra colpa grave ostativa all’indennizzo la condotta di chi, pur assolto nel merito per non aver commesso il fatto, abbia concorso causalmente, con negligenza, a determinare l’apparenza del concorso nel reato. Il giudizio sulla colpa va condotto ex ante, avendo riguardo al quadro indiziario esistente al momento dell’adozione della misura cautelare, ed è autonomo rispetto all’esito assolutorio del processo penale. La mancata custodia di un veicolo destinato professionalmente al trasporto di persone, che abbia consentito a terzi di occultarvi un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, costituisce condotta gravemente colposa, idonea a fondare il nesso eziologico con la restrizione della libertà personale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato arrestato in ritenuta flagranza di reato, unitamente ad altri soggetti, per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L’arresto fu convalidato con contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere, confermata dal tribunale del riesame. All’esito di giudizio abbreviato, il giudice di primo grado lo condannò a pena detentiva ed ammenda.
In riforma, la corte di appello lo assolse per non aver commesso il fatto, disponendo l’immediata liberazione; la sentenza divenne irrevocabile. L’assoluzione si fondava sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni liberatorie dei coimputati, che avevano riferito l’estraneità dell’imputato, qualificato come autista occasionale ignaro della reale finalità del trasporto. Il giudice della riparazione rigettò l’istanza di indennizzo, ravvisando colpa grave con efficacia causale nell’applicazione della custodia cautelare. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Il giudizio sull’istanza di riparazione si è sviluppato attraverso un iter logico-argomentativo immune da vizi, fondato su un’analisi ex ante della condotta del ricorrente, alla luce del quadro indiziario che, al momento dell’adozione della misura, aveva legittimato l’intervento dell’autorità procedente.
Il giudice della riparazione ha individuato il nesso eziologico tra il comportamento gravemente colposo e l’insorgenza della situazione di apparente coinvolgimento nell’attività illecita. La condotta colposa è stata ravvisata nell’aver lasciato il veicolo privo di custodia in zona isolata, lontano dal luogo di momentanea dimora, creando le condizioni oggettive perché terzi potessero utilizzarlo per il trasporto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
La gravità della colpa emerge dalla totale assenza delle elementari misure di controllo e vigilanza che avrebbero dovuto accompagnare la gestione di un mezzo destinato professionalmente al trasporto di persone. Tale omissione permise l’accesso al mezzo da parte di soggetti estranei e l’occultamento all’interno dell’abitacolo – persino sotto i sedili – di circa ottocento chilogrammi di hashish, poi trasportati dallo stesso ricorrente.
La Corte territoriale ha inoltre valorizzato ulteriori elementi: il trasferimento programmato di turisti mai realizzatosi, privo di documentazione di accordi pregresse, e il conseguente trasporto del carico nonostante l’assenza dei passeggeri attesi. Tali circostanze, richiamate nel provvedimento cautelare e non escluse dalla sentenza assolutoria, hanno legittimamente concorso a delineare quel quadro di ragionevole apparenza del concorso nell’illecito. Adeguato rilievo è stato dato anche all’impiego di aceto per eludere i controlli cinofili, elemento che ha rafforzato la valutazione di colpa grave nell’incauta prosecuzione del trasporto.
La decisione impugnata risulta conforme al principio dell’autonomia tra giudizio penale e procedimento riparatorio. La condotta gravemente colposa dell’interessato, pur non avendo integrato gli estremi di un reato secondo l’esito assolutorio, ha nondimeno generato l’apparenza della sua configurabilità come illecito penale, ponendosi come presupposto causale della detenzione. In tal senso la Corte richiama le Sezioni Unite n. 34559 del 2002, nonché Sez. IV n. 27458 del 2019 e Sez. IV n. 9212 del 2013. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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