Misure di sicurezza: nessuna presunzione dal titolo di reato, ma motivazione concreta (Cass. pen. Sez. I n. 35359 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di sicurezza, l’applicazione può essere disposta solo dopo l’espresso e positivo scrutinio dell’effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., globalmente valutati: è escluso il ricorso a qualsiasi forma di presunzione, anche solo semplice, derivante dal titolo di reato. Ne consegue che è errata, sul piano del principio, la motivazione che muova dal riconoscimento di una presunzione semplice di pericolosità correlata al reato presupposto. L’errore di diritto non determina però l’annullamento quando il giudice di merito, pur aderendo a quella tesi, argomenti «in positivo» e in modo non illogico la permanenza della pericolosità, valorizzando fatti indicativi del mancato abbandono delle logiche devianti.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza dell’11 marzo 2026, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal condannato in tema di applicazione della libertà vigilata. La misura di sicurezza è stata confermata, ma ridotta nella durata ad anni due.

Il Tribunale, pur muovendo dall’affermazione di una presunzione semplice di pericolosità collegata al titolo di reato pregresso, ha poi esaminato in concreto alcuni elementi di fatto: la pendenza di un ulteriore procedimento per associazione mafiosa, una condanna per minaccia, due provvedimenti disciplinari per condotte tenute durante la detenzione nel 2023 e nel 2024, con persistenza di atteggiamenti tesi a condizionare gli altri detenuti. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e assenza di motivazione. Sostiene che il Tribunale si sia affidato a una presunzione semplice di permanenza della pericolosità non riscontrata dalle recenti decisioni della Corte, omettendo di valutare elementi favorevoli: il comportamento carcerario, l’attività lavorativa avviata dopo la scarcerazione, la relazione dei servizi, la risalenza delle condotte e la dissociazione.

La Corte riconosce che il principio di diritto da cui muove il provvedimento non è condivisibile. La prevalente interpretazione nomofilattica — richiamata nel testo nella pronuncia Sez. I n. 2875 del 2023, dep. 2024, Chianese — esclude la ricorrenza di presunzioni, legali o semplici, derivanti dal titolo di reato. A seguito della modifica introdotta dall’art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633 e secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’applicazione delle misure di sicurezza esige l’accertamento in concreto della pericolosità sociale, senza alcun automatismo.

Tale errore non conduce però all’annullamento. Il Tribunale, pur aderendo alla tesi della presunzione semplice, ha argomentato «in positivo» e in modo non illogico la permanenza della pericolosità. La libertà vigilata presuppone, secondo un giudizio prognostico, la probabilità di commissione di ulteriori condotte incriminatrici analoghe a quelle già commesse. In questa cornice sono valutabili fatti indicativi del mancato abbandono delle logiche devianti.

Non è quindi sindacabile la scelta di valorizzare episodi avvenuti durante la lunga detenzione, ragionevolmente ritenuti indicativi di tale permanenza. Le doglianze difensive restano sul piano del fatto e non introducono dati antagonisti: la valutazione di pericolosità prescinde dal livello della sanzione disciplinare inflitta, mentre la mera dissociazione verbale resta un dato neutro.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La riduzione del periodo di sottoposizione è un aspetto favorevole al sottoposto, che valorizza emergenze positive, ma non si pone in contrasto con la ritenuta permanenza della pericolosità. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *