Truffa per erogazioni pubbliche e autoriciclaggio: la scarsa diligenza dell’ente erogatore non esclude l’idoneità dell’inganno; il sequestro va rivalutato (Cass. pen. 13386/2026, ricorso EPPO)
Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza n. 13386/2026, depositata il 13 aprile 2026, R.G.N. 19236/2025 — camera di consiglio del 3 febbraio 2026, Presidente Andrea Pellegrino, Relatore Lucia Aielli. Ricorso del Procuratore Europeo Delegato.
Il principio di diritto
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai fini del fumus non rileva la mancanza di diligenza da parte dell’ente erogatore, anche nell’eseguire adeguati controlli sulla veridicità dei dati forniti dal richiedente, in quanto tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo truffaldino che determina l’attivazione del procedimento al fine di ottenere un ingiusto vantaggio. In tema di autoriciclaggio, la lecita “vestizione” delle somme provenienti dal delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce il risultato dell’attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un’autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo.
Il fatto
Il Tribunale del riesame di Caltanissetta aveva annullato il decreto di sequestro preventivo — finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto — emesso dal G.i.p. in relazione al delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.), ritenendo insussistente il fumus del reato presupposto di truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.). Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Europeo Delegato dell’Ufficio di Palermo, deducendo il vizio della motivazione.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. La motivazione del Tribunale del riesame è apparente — e dunque omessa — sotto entrambi i profili. Quanto alla truffa, il giudice ha fatto ricorso a un concetto eccentrico di idoneità dell’inganno, con argomentazioni contraddittorie e apodittiche, e ha ignorato il principio per cui l’idoneità del mezzo va valutata ex ante e non è esclusa dalla scarsa diligenza dell’ente erogatore nei controlli. Quanto all’autoriciclaggio, il Tribunale ha richiamato i contratti preliminari senza valutarne la portata di illeciti trasformativi, omettendo ogni effettiva motivazione. Il vizio motivazionale è così radicale da integrare violazione di legge.
Esito: annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Implicazioni pratiche
Nei procedimenti per frodi su fondi pubblici — qui azionati dalla Procura Europea (EPPO) — la difesa non può fare leva sui controlli carenti dell’ente erogatore: la negligenza del soggetto pubblico non elide l’idoneità del mezzo fraudolento, che si valuta ex ante. Sul versante dell’autoriciclaggio, le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento (ad esempio l’acquisto di beni tramite contratti preliminari) vanno esaminate come illeciti trasformativi che creano la provvista del nuovo reato. Sul piano cautelare, la motivazione meramente apparente del riesame equivale a motivazione omessa e apre all’annullamento per violazione di legge.
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