Monetizzazione ferie non godute nel pubblico impiego anche per colpa del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20444 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ambito di pubblico impiego, anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per colpa del lavoratore, ivi compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso, non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere invitato in precedenza il dipendente a godere del periodo di congedo e di averlo avvisato che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perse. La regola dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 135 del 2012, va interpretata nel senso indicato dalla Corte costituzionale n. 95 del 2016, che ne ha escluso la perdita del diritto quando il mancato godimento sia incolpevole o riconducibile alla capacità organizzativa del datore. L’invito e l’avviso datoriali operano come presupposto oggettivo della perdita, a prescindere dal fatto che la cessazione sia riferibile al lavoratore.

Il Fatto

La ricorrente, nominata dirigente a tempo determinato presso un comune, ha visto revocato l’incarico senza preavviso per lesione del vincolo fiduciario. Ha quindi rivendicato in giudizio somme a titolo retributivo rimaste, a suo dire, inevase.

Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda, riconoscendo la quota di tredicesima e parte della mensilità di marzo, e ha rigettato le pretese relative alle ferie non godute e all’indennità di risultato per l’anno 2012. La Corte d’Appello di Napoli ha respinto il gravame, osservando che le ferie dovevano essere godute in corso di rapporto e che la lavoratrice, avendo saputo di fatto della revoca prima della comunicazione formale, avrebbe potuto fruirne in quei giorni. Quanto alla retribuzione di posizione, ha ritenuto nuova la domanda per perdita di chance proposta in appello. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la decisione sull’indennità sostitutiva delle ferie non godute. La Corte lo accoglie, pur per ragioni giuridiche in parte diverse da quelle addotte. Il punto di partenza è che la cessazione del rapporto risale, almeno nella forma giuridica, a fatto imputabile alla lavoratrice, essendo avvenuta per lesione del vincolo fiduciario.

Il tema di fondo è la regola per cui, nel pubblico impiego, la mancata fruizione tempestiva delle ferie può comportare la perdita del diritto alla loro monetizzazione, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012. Tale previsione, che opera anche in caso di cessazione per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, è stata ritenuta non illegittima dalla Corte costituzionale n. 95 del 2016 solo perché interpretabile nel senso che la perdita non può aversi quando il mancato godimento sia incolpevole o riconducibile alla capacità organizzativa del datore.

La Corte richiama poi la giurisprudenza eurounitaria. La sentenza Max-Planck del 6 novembre 2018 ha affermato che le fonti europee ostano a una normativa che faccia perdere automaticamente il diritto alle ferie in mancanza di previa verifica che il datore abbia messo il lavoratore in condizione di esercitarlo. La successiva Corte di giustizia 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, ha precisato che la regola vale anche quando il rapporto si interrompa per dimissioni.

Proprio l’ipotesi delle dimissioni indirizza la soluzione del caso di specie. Se la monetizzazione opera anche in presenza di dimissioni, allora i comportamenti datoriali di invito e avviso costituiscono presupposto oggettivo della perdita del diritto, che diviene effetto di un’inerzia qualificata del lavoratore. Le difficoltà legate alla cessazione per fatto del lavoratore non hanno rilievo causale: rileva solo che quel comportamento vi sia stato o meno. Il ritardo maturato senza che il datore abbia attuato quanto necessario per il godimento si imputa comunque al datore; e sottrarre l’equivalente pecuniario delle ferie dell’ultimo anno realizzerebbe una sanzione non tipizzata, ulteriore rispetto alla perdita del posto.

La Corte territoriale, pertanto, non poteva negare il diritto sostenendo che la ricorrente avrebbe potuto fruire delle ferie nei giorni intercorsi tra la decisione datoriale e la sua comunicazione formale: era semmai il datore a dover dimostrare di aver messo la lavoratrice nelle condizioni di goderne. Il secondo motivo, che denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di retribuzione di posizione del 2012, è del pari accolto: la stessa Corte di merito aveva dato atto che l’appellante aveva censurato il rigetto del diritto al pagamento diretto, oltre che al risarcimento per perdita di chance, e sul primo nulla aveva detto. Il giudice del rinvio dovrà stabilire se quella domanda fu effettivamente proposta e, in caso positivo, valutarla. La sentenza è cassata con rinvio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *