Onere della prova e poteri ufficiosi nel lavoro agricolo a tempo determinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20443 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro l’onere della prova delle modalità di svolgimento e della durata del rapporto grava sul lavoratore che agisce in giudizio, secondo il principio incumbit ei qui dicit. L’esercizio dei poteri ufficiosi istruttori del giudice, la valutazione della semiplena probatio ai fini del giuramento suppletorio e il rilievo della non contestazione dei conteggi costituiscono apprezzamenti rimessi al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità. Ove restino indimostrate le allegazioni attoree sulla durata e sulla natura del rapporto, il giudice rigetta anche le connesse rivendicazioni economiche. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che denunci la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato senza trascrivere la domanda come proposta in primo grado e riproposta in appello.
Il Fatto
Un lavoratore agricolo a tempo determinato agisce in giudizio per ottenere la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’accertamento di un più lungo periodo di lavoro e il pagamento delle relative differenze retributive.
Il tribunale rigetta la domanda. La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, condanna il datore al pagamento delle differenze retributive maturate, ma conferma il rigetto sulla qualificazione e sulla durata del rapporto, per assenza di prove. Il lavoratore ricorre per sette motivi; il datore resta intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li dichiara inammissibili e infondati, rilevando che essi tendono essenzialmente a una rivalutazione del merito della controversia.
Sul quarto motivo, con cui si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe deciso su una domanda diversa da quella proposta, incentrata sulla differenza tra la retribuzione in busta paga e quella di fatto ricevuta. La Corte rileva il difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha trascritto la domanda come formulata in primo grado e riproposta in appello dopo il rigetto. Il motivo è peraltro privo di interesse, perché un suo eventuale accoglimento comporterebbe il rigetto nel merito della domanda.
La Corte esclude poi la violazione delle regole sull’onere della prova: esso incombe sull’attore, quanto alle modalità e alla durata del rapporto lavorativo, secondo il principio incumbit ei qui dicit. I motivi primo e quinto sono conseguentemente respinti.
Il sesto motivo, relativo al mancato deferimento del giuramento suppletorio, e il secondo, sull’attivazione dei poteri ufficiosi ai fini istruttori, sono respinti sul rilievo che entrambe le valutazioni appartengono al giudice di merito: la semiplena probatio, nel caso esclusa, e l’opportunità o necessità dell’attività istruttoria d’ufficio non sono sindacabili in sede di legittimità.
L’esclusione della fondatezza delle allegazioni attoree, rimaste indimostrate, comporta il rigetto delle rivendicazioni economiche connesse alla diversa qualificazione del rapporto, che la Corte d’appello ha implicitamente rigettato, e rende irrilevante il contegno processuale della parte avverso i conteggi prodotti. Il ricorso è rigettato, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Nota della Redazione
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