Monitoraggio fiscale: il quadro RW rileva a prescindere dalla fonte dei redditi (Cass. civ. Sez. V n. 14731 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di monitoraggio fiscale, la detenzione all’estero di attività finanziarie non dichiarate integra violazione dell’obbligo dichiarativo e rileva di per sé, a prescindere dalla fonte dei proventi. Il collegamento con la frode fiscale accertata in sede penale costituisce un elemento solo contingentemente correlato alla contestazione, sicché il giudice di merito che incentri la motivazione esclusivamente sull’indimostrata distribuzione di utili extra-bilancio omette di esaminare il thema decidendum. Ne consegue la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ., con cassazione e rinvio. La sospensione dei termini di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 opera in termini generali e incondizionati, senza essere subordinata a uno spatium deliberandi della parte privata sulla definizione agevolata.

Il Fatto

All’esito di attività di polizia giudiziaria svolta nell’ambito di un procedimento penale per reati tributari, l’Ufficio procedeva al controllo di varie società e all’emissione di numerosi atti impositivi. Nei confronti del contribuente veniva emesso un atto di contestazione per IRPEF, relativamente agli anni dal 2008 al 2012, per aver detenuto all’estero, in Paesi a fiscalità privilegiata, proventi conseguenti all’attività di una pluralità di società coinvolte nella frode, in violazione del monitoraggio fiscale.

La CTP accoglieva il ricorso, annullando l’atto. La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio, assorbendo quello incidentale del contribuente e ritenendo l’atto inconferente rispetto alla sentenza di primo grado. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione perplessa e apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso. Il contribuente sosteneva che l’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 non trovasse applicazione, perché l’Ente impositore non deve decidere se avvalersi della definizione della lite. Il rilievo è respinto: la littera legis prevede la sospensione dei termini “sic et simpliciter”, in termini generali e incondizionati, senza agganciarla a uno spatium deliberandi in favore della parte privata.

Nel merito, il motivo è fondato. L’atto di contestazione riguarda, per concorde ricostruzione delle parti, violazioni commesse dal contribuente per la detenzione all’estero, anche per il tramite della moglie, di cospicue somme depositate su conti in Paesi a fiscalità privilegiata, in difetto della compilazione del quadro RW, e in parte rimpatriate mediante scudo fiscale.

La Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sull’indimostrata sussistenza di materia imponibile ulteriore rispetto alle imposte evase dalle società, attiene alla distribuzione di utili extra-bilancio e non coglie il thema della contestazione. La CTR si è soffermata sull’argomentazione dell’Ufficio volta a illustrare una violazione diversa dall’imputazione di tale profitto.

L’imputazione di cui si verte riguarda il fatto in sé della disponibilità estera, in capo al contribuente, di attività non dichiarate. Il riferimento alla frode è solo contingentemente correlato alla disponibilità estera, che viene in rilievo di per se stessa, a prescindere dalla fonte delle attività. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, perché proceda a nuovo esame, nel quale potranno trovar spazio anche le difese del contribuente, e alla regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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