Rendita catastale impianti eolici: stima diretta anche con procedimento indiretto (Cass. civ. Sez. V n. 22251 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208 del 2015, in vigore dall’1 gennaio 2016, non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l’art. 1, comma 244, legge n. 190 del 2014, che attribuisce valore normativo al rinvio per relationem alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012 e ai relativi allegati. La disciplina sopravvenuta si limita a ridefinire l’oggetto della stima catastale, non le metodologie estimative. Pertanto, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, la stima diretta resta applicabile anche nella variante del procedimento indiretto con approccio di costo. Con riferimento agli impianti eolici, escluso il computo di torri e aerogeneratori perché strumentali al processo produttivo, la rendita si determina sul valore dei soli immobili residui – suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata – rispetto ai quali soltanto si tiene conto delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la proposta di accatastamento presentata dalla società titolare di un parco eolico, escludendo dalla rendita le componenti impiantistiche, compresa la torre-traliccio.
I giudici di primo grado annullavano gli avvisi, sul rilievo che la torre costituisce un unicum impiantistico con l’aerogeneratore. La C.T.R. della Basilicata riformava la pronuncia. La Cassazione, con la ordinanza n. 2381 del 2021, accoglieva il ricorso della società e rinviava per accertare se la torre fosse macchinario funzionale al processo produttivo e per rideterminare la rendita. Il giudice del rinvio espungeva il valore della torre dal calcolo, aderendo alla tesi del contribuente. L’Agenzia propone ora ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, non vertendosi in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica: non è in discussione una questione di diritto su cui sia sorto contrasto, ma i canoni di ammissibilità di una medesima censura.
Il primo motivo, che denuncia la motivazione apparente, è infondato. La sentenza impugnata ha indicato gli elementi posti a fondamento del convincimento e la mancata condivisione da parte della ricorrente non ne determina la nullità. La doglianza sulla pretesa adesione acritica ai pareri pro veritate attiene al libero convincimento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Quanto alla violazione dell’art. 384 c.p.c., i poteri del giudice di rinvio variano a seconda che l’annullamento sia stato disposto per violazione di norme di diritto, per vizi di motivazione, o per entrambe le ragioni. Nella specie la ricorrente non deduce una violazione dei principi fissati in sede di annullamento, ma censura il diverso modo in cui la C.T.R. ha determinato il valore fondiario residuo.
Il secondo motivo è in parte inammissibile, perché mira a una rivalutazione degli esiti probatori preclusa in legittimità, e in parte infondato: il giudice del rinvio ha applicato il principio di diritto già fissato, secondo cui la nozione di macchinari e impianti funzionali al processo produttivo prescinde dall’infissione stabile al suolo.
È invece fondato, nei termini esposti, il quarto motivo. La Corte afferma che l’esclusione della torre non dispensa il giudice dal motivare sull’entità delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari, nonché sul maggior valore di suolo e fondazioni. La C.T.R. ha invece rideterminato la rendita aderendo a un inesistente schema che la Corte avrebbe predisposto, senza accertare il valore delle componenti secondo il metodo del procedimento indiretto. Il ricorso è accolto entro tali limiti, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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