Scorrimento di graduatoria interna bloccato dallo ius superveniens del 2009 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14732 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, anche per la selezione interna finalizzata all’accesso a posti superiori vacanti, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei per scorrimento non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario della discrezionalità della P.A. nel coprire il posto, ove un obbligo in tal senso non derivi dalla contrattazione collettiva o dal bando. In difetto di autorizzazione all’assunzione e di approvazione della graduatoria, lo ius superveniens non modifica la posizione giuridica di chi si è collocato oltre le posizioni già autorizzate, non essendo ancora maturato alcun diritto soggettivo. Le limitazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009 ai concorsi riservati al personale interno, non corredate da un regime transitorio di salvaguardia, precludono lo scorrimento delle graduatorie relative a procedure interamente riservate ai dipendenti.

Il Fatto

Due dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali, inquadrati nella seconda area professionale, agiscono per il riconoscimento del diritto all’inquadramento nell’area superiore mediante lo scorrimento della graduatoria di un concorso riservato al personale interno, bandito nel 2007.

La Corte d’appello di Genova accoglie il gravame, ritenendo sorto il diritto in ragione della decisione del Ministero di coprire i posti vacanti, disapplicando il provvedimento di diniego dell’autorizzazione e giudicando inapplicabile la riforma del 2009 perché la procedura era stata bandita in epoca antecedente. Il Ministero propone ricorso per cassazione con due motivi; i dipendenti resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il secondo motivo, logicamente e giuridicamente preliminare, e lo ritiene fondato per difformità della pronuncia impugnata dai principi espressi in plurime decisioni, cui rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. proc. civ., in particolare Cass. Sez. L n. 1674 del 2024.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, anche per la selezione interna di accesso a posti superiori, la scelta di attingere alle graduatorie per scorrimento non integra un diritto soggettivo degli idonei, ma presuppone l’esercizio prioritario della discrezionalità amministrativa, salvo che un obbligo sia previsto dalla contrattazione collettiva o dal bando. Ne deriva che la posizione dei controricorrenti non poteva ritenersi definita quale diritto quesito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, mancando allora l’autorizzazione all’assunzione e non essendo ancora approvata la graduatoria.

La Corte richiama Cass. Sez. U. n. 16728 del 2012, secondo cui la natura stessa dello scorrimento impone di applicare la normativa vigente al momento in cui si pretende di realizzarlo: la decisione di coprire il posto equivale all’espletamento di tutte le fasi concorsuali, con riattivazione dell’intera sequenza e necessaria considerazione dei requisiti di validità vigenti al momento della determinazione amministrativa.

Quanto allo ius superveniens, l’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che le amministrazioni, dal 1° gennaio 2010, coprano i posti disponibili mediante concorsi pubblici con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno. La disposizione esclude la legittimità del ricorso a graduatorie di concorsi riservati agli interni banditi anteriormente al 2010, recependo le sollecitazioni della Corte costituzionale in ordine alla piena attuazione dell’art. 97 Cost.

Il giudice amministrativo, in linea con Cass. Sez. L n. 13757 del 2024, ha configurato un vero e proprio divieto per le amministrazioni di coprire i posti a suo tempo sottoposti a procedura riservata, escludendo che dall’inserimento come idonei possa discendere alcuna legittima aspettativa. Il mancato regime transitorio di salvaguardia avvalora tale approdo. Poiché la selezione non consentiva la partecipazione di candidati esterni, il secondo mezzo è fondato e il primo resta assorbito. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigetta la domanda di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *