Motivazione apparente della sentenza d’appello e risarcimento del danno da immobile abusivo (Cass. civ. Sez. II n. 19723 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione solo apparente, e quindi nulla per error in procedendo ai sensi dell’art. 132, comma 2°, n. 4) cod. proc. civ., la sentenza d’appello che, dopo aver riprodotto i motivi di gravame, si limiti a richiamare per relationem o a riprodurre pedissequamente la ricostruzione in fatto e le argomentazioni del primo giudice, trattando congiuntamente motivi eterogenei e privi di profili comuni di improcedibilità o inammissibilità, senza alcun esame critico degli stessi. La sentenza graficamente esistente ma con argomentazioni obiettivamente inidonee a far percepire il fondamento della decisione non può essere integrata dall’interprete con congetture. In tema di risarcimento, il danno subito da un immobile costruito abusivamente è, ancor prima che ingiusto, inesistente, perché il bene abusivo non è suscettibile di essere scambiato sul mercato.
Il Fatto
Nel 1999 gli eredi della proprietaria di un terreno con sovrastanti manufatti riassumevano il giudizio nei confronti del proprietario del confinante fondo sottostante, sul quale erano stati eseguiti scavi per una nuova costruzione. Tali lavori avevano provocato il franamento del terreno sovrastante e danni al massetto esterno dei manufatti, in prosecuzione di un procedimento possessorio del 1991 conclusosi con misure di sicurezza. Gli attori chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Costituitosi il convenuto, contestava la pretesa e chiedeva in via riconvenzionale la revoca dei provvedimenti interdittali e la demolizione delle porzioni abusive dei manufatti avversari, asseritamente lesivi delle distanze legali dal confine e della normativa antisismica. Il Tribunale condannava il convenuto al risarcimento, quantificato in € 98.832,00. La Corte d’Appello confermava; il convenuto ricorreva per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata, è ritenuto fondato. La Corte d’Appello, dopo aver riprodotto i motivi di appello, si era limitata a esporre sinteticamente la ricostruzione in fatto e la motivazione del primo giudice, trattando insieme tutti i motivi nonostante la loro eterogeneità e l’assenza di profili comuni di improcedibilità o inammissibilità.
Il giudice distrettuale aveva compiuto una generica condivisione delle argomentazioni di primo grado, senza esame critico in base ai motivi di gravame di rito e di merito. In particolare, non aveva considerato la CTU geologica e l’instabilità del terreno argilloso di sedime dei manufatti, già lesionati prima dello scavo, indicati come rilevanti sotto il profilo causale o almeno concausale.
Quanto al motivo sull’arretramento per violazione delle distanze legali, la Corte territoriale si era limitata a dire che l’esame di quella domanda non incideva sul risarcimento, senza spiegare perché il primo giudice non si fosse pronunciato sulla riconvenzionale, che era domanda autonoma e non mera eccezione.
Sul motivo relativo alla CTU del geologo, che aveva evidenziato la natura argillosa del terreno e il dissesto anteriore agli scavi, ai fini almeno dell’art. 1227 cod. civ. sul concorso di colpa dei danneggiati, la Corte si era limitata apoditticamente a escludere il nesso causale, richiamando il discrezionale apprezzamento delle prove, principio non invocabile per giustificare la mancata risposta alle ragioni specifiche dei motivi.
La motivazione, basata quasi solo sulla riproduzione testuale della sentenza di primo grado, è dunque solo apparente: la sentenza è nulla perché, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti, ma, a fini di orientamento del giudice di rinvio, si condividono i rilievi della Procura Generale sul terzo motivo: il danno subito da un immobile costruito abusivamente è inesistente, perché il bene non è scambiabile sul mercato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.