Motivazione apparente in appello pensionistico e rimessione al primo giudice (Corte dei Conti Sez. II App. n. 252 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., l’appello dinanzi alla Corte dei conti è ammissibile nei soli limiti dei motivi di diritto, con esclusione delle questioni di fatto. Tuttavia, il vizio di motivazione è deducibile come motivo di diritto quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione solo apparente, per irriducibile contraddittorietà, illogicità manifesta o argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi. La sentenza che rigetti la domanda con un’affermazione apodittica, senza esplicitare l’iter logico seguito né la norma applicata, è affetta da motivazione apparente. In tal caso l’appello va accolto e gli atti vanno rimessi al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., per la pronuncia sul merito e sulle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, collocato in quiescenza dal 1° luglio 1995 dopo aver prestato servizio come saldatore presso un arsenale della Marina Militare, aveva ottenuto dall’INAIL il riconoscimento dell’esposizione qualificata all’amianto per il periodo dal 5 gennaio 1965 al 31 dicembre 1992. Il datore di lavoro, con provvedimento del 22 dicembre 2017, aveva però negato la riliquidazione pensionistica per assenza dei requisiti previsti dall’art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 257/1992.

La Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, con la sentenza n. 313/2020, aveva rigettato il ricorso con motivazione di sole tre righe, fondata unicamente sulla data del collocamento a riposo. Il pensionato ha proposto appello, censurando l’omessa motivazione e rivendicando il diritto all’applicazione del moltiplicatore 1,50 per il periodo di esposizione. Il Ministero della Difesa e l’INPS si sono costituiti, eccependo l’infondatezza del gravame e la prescrizione decennale del diritto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disposizione dell’art. 170, comma 1, c.g.c., che circoscrive l’appello nelle controversie pensionistiche ai soli motivi di diritto. Il gravame non è devolutivo e non consente al giudice di secondo grado di riesaminare la valutazione compiuta dal primo giudice, ma solo di esercitare un sindacato esterno sulla coerenza logica della motivazione.

Richiamando le Sezioni riunite n. 10/QM/2010 e la sentenza della Corte costituzionale n. 84/2003, il Collegio ribadisce che il difetto di motivazione è deducibile in appello soltanto quando la pronuncia manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione meramente apparente, per contraddittorietà irriducibile o illogicità manifesta. La garanzia di motivazione trova fondamento nell’art. 111 Cost., oltre che nell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e nell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c..

Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha giustificato il rigetto in sole tre righe, limitandosi ad affermare che il ricorrente, collocato a riposo dall’1.7.1995, non possiede i requisiti per i benefici previdenziali. Tale locuzione, osserva la Corte, non consente di comprendere quali valutazioni giuridiche siano state svolte per escludere i benefici e si sostanzia in un’affermazione apodittica, priva di riscontro argomentativo.

L’unico elemento considerato dal giudice di prime cure appare la data del collocamento in quiescenza, ma la sentenza omette di spiegare perché tale circostanza precluda il riconoscimento dei benefici. Neppure le premesse in fatto aiutano a individuare l’iter argomentativo, essendo limitate a poche righe di sintesi del petitum. La decisione, pertanto, non è idonea a rivelare la ratio del rigetto.

L’appello è dunque ammissibile e fondato. Accogliendolo, la Corte annulla la sentenza impugnata e rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., per la pronuncia sul merito, anche con riferimento alla questione preliminare di prescrizione riproposta dagli appellati, e sulle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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