Inammissibile il conto del consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 18 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale non è tenuto alla resa del conto giudiziale quando sui beni gravato un mero debito di vigilanza, e non un debito di custodia. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari con debito di vigilanza sono qualificabili come agenti amministrativi, non contabili, e sono esclusi dall’obbligo di rendicontazione davanti alla Corte dei conti. Il debito di custodia presuppone invece una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. In difetto dei presupposti normativi, il giudizio di conto è dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione del consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2022. Il conto giudiziale è stato depositato presso la Sezione giurisdizionale dopo la trasmissione all’Amministrazione.
Con la relazione istruttoria il magistrato ha rilevato l’insussistenza di elementi sufficienti per una proposta di regolarità del conto e di discarico. Ha inoltre segnalato che il conto risultava privo della relazione dell’Organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c. Il consegnatario ha depositato memoria, sostenendo di non essere tenuto alla redazione del conto e chiedendone la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale riguarda la qualificazione della posizione soggettiva del consegnatario. Il Collegio richiama l’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, nonché a chi si ingerisca negli incarichi di detti agenti.
La norma, pur ampia nella formulazione, non estende l’obbligo a ogni soggetto che abbia beni in consegna. Costituisce principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia debbono rendere il conto della loro gestione, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata (Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021, Sez. Veneto n. 37/2014).
Il Collegio distingue le due figure. Il debito di custodia connota una gestione di “magazzino”, alimentata da acquisizioni in stock, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio di quanto ricevuto. Il debito di vigilanza riguarda invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Se la giacenza presso l’ufficio eccede la ragionevole necessità di assicurarne il funzionamento, essa assume rilievo di “rifornimento” e configura una vera gestione contabile, soggetta al giudizio di conto. Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali, non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la sola elencazione dei beni inventariati non prova una gestione di magazzino conforme al modello 24 del D.P.R. n. 194/1996.
Gravava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza. Venuti meno i presupposti per la resa del conto giudiziale, il giudizio è dichiarato improcedibile. Essendo limitato a questioni preliminari, senza esame nel merito, le spese processuali sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.
Nota della Redazione
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