Inammissibile la revocazione delle sentenze pensionistiche non pronunciate in unico grado (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 122 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione è mezzo di impugnazione straordinario esperibile solo avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Le sentenze del giudice contabile di primo grado in materia pensionistica, essendo appellabili ai sensi degli artt. 170 e ss. del codice di giustizia contabile, non rientrano nella fattispecie delle decisioni pronunciate in unico grado: la revocazione deve quindi essere proposta dinanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza di secondo grado e non avverso la pronuncia di prime cure. Il ricorso è altresì inammissibile quando non individua la tassativa ipotesi di cui all’art. 202 c.g.c. in cui la richiesta di revocazione intende rientrare. La mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza a una delle parti convenute determina la mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della notifica, con conseguente estinzione del giudizio nei suoi confronti, dichiarabile anche d’ufficio.
Il Fatto
Un pensionato della Guardia di Finanza proponeva ricorso per revocazione innanzi alla Sezione giurisdizionale lombarda della Corte dei conti, chiedendo la revocazione delle sentenze n. 5/2002/M del 7 gennaio 2002 e n. 199/2005/A del 13 giugno 2005, pronunciate rispettivamente in primo grado e in grado d’appello in materia pensionistica, e l’emissione di nuove decisioni. Il ricorrente agiva in proprio, nominando successivamente un difensore di fiducia. Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando generale della Guardia di Finanza, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. L’INPS, subentrata alla gestione INPDAP, non si costituiva. All’udienza di discussione il difensore del ricorrente non compariva.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha preliminarmente rilevato la mancata costituzione dell’INPS e l’omesso deposito, a cura del ricorrente, della prova della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza nei confronti dell’ente previdenziale. Richiamato l’art. 155, commi 3 e 5-bis, c.g.c., che impongono la notifica ad opera del ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto e il deposito delle prove entro il decimo giorno antecedente l’udienza, ha applicato per analogia l’art. 111, comma 4, c.g.c., dichiarando l’estinzione del giudizio nei confronti dell’INPS per inesistenza della notifica, con nulla per le spese ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c.
Nel merito, la Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso per revocazione, disciplinato dall’art. 202, primo comma, c.g.c. Richiamato il dato testuale per cui il mezzo straordinario è promuovibile solo avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, ha osservato che le pronunce di primo grado in materia pensionistica sono soggette ad appello: non ricorreva pertanto alcuna delle fattispecie legittimanti. Il ricorso è apparso inammissibile sia perché non individuava le amministrazioni convenute, sia perché chiedeva la revocazione al giudice di primo grado di una sentenza pronunciata in grado d’appello, che avrebbe dovuto invece essere impugnata dinanzi al giudice che l’aveva emanata. Ulteriore profilo di inammissibilità è stato individuato nella mancata indicazione, da parte del ricorrente, della tassativa ipotesi di cui alle lettere da a) a g) dell’art. 202 c.g.c. in cui la richiesta intendeva rientrare.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., proposta dalla Guardia di Finanza, il Giudice ha ritenuto di applicare la norma del codice di rito in via residuale, essendo compatibile con il codice di giustizia contabile, in forza del richiamo di cui al d.lgs. n. 174/2016. Pur in astratto potendo desumere la manifesta infondatezza dalla palese inammissibilità e l’abuso degli strumenti processuali dalla ripetuta instaurazione di giudizi volti a rimuovere gli effetti di sentenze passate in giudicato, ha tuttavia escluso la fondatezza della richiesta risarcitoria in concreto: la costituzione dell’Amministrazione, avvenuta senza il rispetto delle forme del processo telematico, era idonea a controdedurre ma non a formulare autonome domande; l’assenza di prova della notifica del ricorso impediva inoltre di accertare con certezza la mala fede del ricorrente, la cui mancata comparizione all’udienza lasciava anzi desumere una volontà desistente.
Le spese di lite, infine, sono state liquidate in favore della Guardia di Finanza, applicando la riduzione del venti per cento prevista dall’art. 152-bis disp. att. c.p.c. per le pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti, richiamato dall’art. 158 c.g.c., nella misura complessiva di € 1.500,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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