Motivazione apparente e controllo di legittimità sulla cartella notificata (Cass. civ. Sez. V n. 21916 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e dunque nulla, la sentenza che, pur materialmente esistente, sia costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La motivazione è apparente quando è carente del giudizio di fatto, quando si basa su una affermazione generale e astratta, ovvero quando non reca alcuna argomentazione che consenta di conoscere il percorso seguito dal giudice per la formazione del convincimento. Non è consentito all’interprete integrare la motivazione con congetture, né alla Corte supplire al difetto di argomentazione sul caso concreto. Il vizio è denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e impone cassazione con rinvio.
Il Fatto
La curatela fallimentare di una società propose opposizione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale avverso una cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione aveva iscritto a ruolo un debito di oltre centotrentamila euro per tributi vantati dall’Agenzia delle Entrate. La curatela eccepì la tardività della notifica, non effettuata nei termini di decadenza dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. L’opposizione fu respinta.
La decisione fu impugnata e la C.T.R. accolse l’appello, affermando che il giudizio aveva ad oggetto una cartella pacificamente notificata oltre i termini decadenziali, con irrilevanza della notifica di altra cartella alla società in bonis, della quale non si conosceva il contenuto. Avverso tale pronuncia l’agente della riscossione ricorse per cassazione con tre motivi, affidati alla deduzione di motivazione ultra petita e apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte tratta congiuntamente i tre motivi, tutti afferenti alla nullità della sentenza per apparenza della motivazione, e li accoglie. Ricostruisce in via preliminare la nozione di motivazione apparente: essa ricorre quando la giustificazione, pur graficamente esistente e talora sovrabbondante, sia stata costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento, non attingendo il minimo costituzionale dell’art. 111, comma 6, Cost.
Il principio è sostenuto da un ampio richiamo giurisprudenziale: Cass., Sez. 1^, n. 13248 del 2020, Cass., Sez. 6^-5, n. 8400 del 2021, Cass., Sez. 6^-5, n. 9288 del 2021, Sez. 5^ n. 9627 del 2021, Cass., Sez. 6^-5, n. 28829 del 2021, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 2022. La motivazione è inoltre apparente, osserva la Corte, quando è carente del giudizio di fatto o si fonda su una affermazione generale e astratta, richiamando Cass. Sez. 3 n. 4166 del 2024.
La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente. Non può lasciarsi all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Parimenti è apparente la motivazione che non risulti dotata dell’attitudine a rendere palese la sua riferibilità al caso concreto, apparendo di mero stile, quale modello argomentativo a priori che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che il giudice di merito ha dapprima richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di recupero di somme erroneamente oggetto di sgravio, che afferma la possibilità per l’Amministrazione di emettere una nuova cartella nel rispetto dei termini dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Ha poi affermato, solo ed esclusivamente, che il giudizio aveva ad oggetto una specifica cartella, pacificamente notificata oltre i termini decadenziali, a nulla rilevando la notifica di altra cartella alla società in bonis. Tale affermazione non consente di comprendere l’iter motivazionale del giudice in relazione alla specifica vicenda, né le ragioni del rigetto dell’appello, anche alla luce delle contestazioni mosse e della documentazione prodotta.
Il ricorso è dunque accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che quantificherà anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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