Comunicazione ENEA tardiva non fa decadere dalla detrazione energetica (Cass. civ. Sez. V n. 16136 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. Tale decadenza, in difetto di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto. Il controllo dell’amministrazione finanziaria deve riguardare la dimostrazione, da parte del contribuente, che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione a interventi finalizzati al risparmio energetico.

Il Fatto

Con una cartella di pagamento emessa in seguito a controllo formale ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, l’agente della riscossione richiese alla contribuente il versamento di una somma comprensiva di interessi e sanzioni. La pretesa fiscale derivava dal disconoscimento della detrazione d’imposta scaturente da spese di riqualificazione energetica sostenute nell’anno 2008, per avere la contribuente omesso l’invio della prescritta comunicazione di fine lavori all’ENEA.

La contribuente impugnò la cartella dinanzi alla C.T.P. di Latina, che accolse il ricorso. La decisione fu confermata in appello dalla C.T.R. Lazio. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione con un solo motivo, resistito dalla contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso censurava la sentenza d’appello per avere ritenuto che l’invio della comunicazione all’ENEA, previsto dall’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, non fosse presidiato a pena di decadenza dall’agevolazione. La Sezione ha giudicato il motivo infondato, richiamando il proprio orientamento espresso in Cass., sez. 5, n. 7657/2024.

Secondo il principio già affermato, in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. La Corte ha spiegato che la comminatoria di decadenza non può desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 e che, per gli interventi su edifici esistenti, non può farsi discendere nemmeno dalla normativa primaria posta a fondamento del decreto ministeriale, ossia l’art. 1, commi 344-347, della legge n. 296 del 2006.

Il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza dell’agevolazione, deve pertanto riguardare la dimostrazione che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico. La comunicazione all’ENEA assolve invece a finalità essenzialmente statistiche, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico.

La Corte ha inoltre rilevato che solo con il d.m. 11 maggio 2018 sono stati previsti poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, in attuazione dell’art. 14, comma 2-quinquies, del d.l. n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge n. 90 del 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio e al pagamento di una somma in favore della contribuente e di una in favore della cassa delle ammende. La Corte ha dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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