Motivazione apparente del Giudice di pace sulla convalida del trattenimento dello straniero (Cass. civ. Sez. I n. 5956 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri, il giudice di pace non può limitarsi a rilevare genericamente che non emergono profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione né documentati motivi ostativi. Una motivazione espressa con formule stereotipate è meramente apparente e integra la violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili in cassazione le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, restando il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell’assenza totale o dell’apparenza della motivazione stessa.

Il Fatto

Il Questore aveva disposto, contestualmente al decreto prefettizio di espulsione, il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri, a norma dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/98. Il Giudice di pace aveva convalidato il provvedimento, osservando che non emergevano profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 TUI. Lo straniero ha impugnato il decreto di convalida in cassazione con due motivi, illustrati da memoria. Le parti intimate non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 14, commi 4 e 5, e 5-bis, d.lgs. n. 286/98, dell’art. 15, par. 2, direttiva 2008/115/CE e dell’art. 111, comma 6, Cost., per essere il provvedimento impugnato privo di motivazione o sorretto da motivazione del tutto apparente. Il secondo motivo censurava l’illegittimità del decreto di espulsione quale atto presupposto della convalida, per avere il Prefetto ritenuto l’ingresso in Italia in sottrazione ai controlli di frontiera, mentre l’elenco dei precedenti dattiloscopici attestava l’avvenuto foto-segnalamento all’ingresso.

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato, qualificando la motivazione del giudice di pace come apparente. Questi si era limitato a richiamare genericamente l’assenza di profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione, di documentati motivi ex art. 19 TUI e la sussistenza dei presupposti dell’art. 14.

Il percorso argomentativo muove dalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che ha escluso dal ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato di legittimità resta così circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente.

Nel caso concreto la motivazione è stata giudicata del tutto insussistente, per l’impiego di espressioni generiche e stereotipate. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per priorità logica del primo. Il decreto è stato pertanto cassato senza rinvio, non essendo necessarie nuove indagini ex art. 384 cod. proc. civ., con compensazione delle spese del grado di merito e di legittimità in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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