Revocazione, decisività dell’errore di fatto e giudizio controfattuale (Cass. civ. Sez. II n. 5382 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, una volta verificato l’errore di fatto dedotto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il giudice deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, mediante un ragionamento di tipo controfattuale. Sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, se la decisione resiste e conserva la propria base logico-giuridica, l’errore non è decisivo e la revocazione va rigettata. Solo ove tale verifica dia esito negativo il giudice procede alla fase rescissoria, con rinnovato esame del merito che tenga conto dell’emendamento. La valutazione di decisività non può essere sostituita da un nuovo apprezzamento di merito della controversia.
Il Fatto
Una società agricola aveva ottenuto dal Tribunale l’accoglimento del ricorso per manutenzione del possesso, con ordine ai resistenti di non impedire l’installazione di un nuovo cancello su uno stradone. La Corte d’appello aveva poi accolto l’impugnazione dei convenuti e rigettato la domanda, sul presupposto che l’area destinata al cancello fosse di proprietà di uno di essi, legittimato a contrapporre il proprio possesso incompatibile.
La società aveva quindi proposto revocazione avverso quella sentenza, deducendo l’errore di fatto consistito nell’ubicazione del cancello sul fondo dei convenuti anziché su quello di un terzo. La Corte distrettuale, pur riconoscendo l’errore, lo aveva ritenuto privo di decisività, perché la domanda non sarebbe stata accoglibile in ogni caso. Da qui il ricorso per cassazione, rigettato con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della motivazione per asserito contrasto irriducibile tra affermazioni. La Corte lo dichiara inammissibile, ricordando che dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Il vizio rileva quando ricorre mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel caso concreto il contrasto è escluso, perché tutti i passaggi della sentenza impugnata convergono nel ritenere l’errore inidoneo a incidere sulla decisione finale. La doglianza è inoltre carente di specificità, non avendo la ricorrente riportato testualmente il passo asseritamente contraddittorio né indicato la sua esatta localizzazione nella decisione revocanda.
Il secondo motivo censurava la violazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la decisività dell’errore andava valutata con esclusivo riferimento al contenuto della sentenza impugnata e che ogni diversa valutazione avrebbe invaso il merito. La Corte reputa la censura manifestamente infondata.
La Corte d’appello ha applicato il principio per cui, nella fase rescindente, il giudice verifica l’errore e ne valuta la decisività con ragionamento controfattuale: sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, deve provare la resistenza della decisione. Poiché alla società mancava comunque la prova della proprietà o del possesso dell’area contestata, l’esatta percezione della realtà non avrebbe consentito l’accoglimento della domanda di manutenzione.
Richiamando le proprie precedenti pronunce, la Corte conferma che solo se la sentenza impugnata risulta priva della sua base logico-giuridica si procede alla fase rescissoria, con rinnovato esame del merito. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della società alla rifusione delle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.