Notifica a mezzo PEC e prescrizione dei crediti tributari non prescritti (Cass. civ. Sez. V n. 32382 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione tributaria, le notifiche eseguite dall’agente della riscossione a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo diverso da quello risultante nell’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) sono affette da inesistenza, ma l’eccezione deve essere allegata con il ricorso introduttivo e non con la memoria depositata in appello, poiché non sussiste continenza tra inesistenza e nullità della notifica. Il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui referti di notifica è inammissibile, trattandosi di atti pubblici fidefacienti e non di scritture private. Il termine di prescrizione del credito tributario decorre dalla notifica della cartella: per la TARSU opera quello quinquennale proprio delle obbligazioni periodiche, per il canone RAI quello decennale. La richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 cod. civ. e interrompe la prescrizione.
Il Fatto
Il contribuente impugna le cartelle di pagamento delle quali ha avuto conoscenza mediante acquisizione di un estratto di ruolo. Il giudice di primo grado disattende l’impugnazione, pur riconoscendo l’ammissibilità dell’azione. La Commissione tributaria regionale del Piemonte rigetta l’appello e conferma la pronuncia. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Corte d’appello aveva ritenuto che le cartelle e le relative attestazioni di notifica fossero atti pubblici, non ammissibili a disconoscimento, e che la notificazione fosse provata dalle relate e dagli avvisi di ricevimento. Il ricorrente censura, tra l’altro, il mancato esame dell’eccezione di prescrizione quinquennale e dell’inidoneità dell’istanza di rateizzazione a interrompere il termine.
La Motivazione della Corte
Sui primi due motivi la Corte rileva che la verificazione di cui agli artt. 214 e ss. cod. proc. civ. è estranea alla fattispecie, poiché gli atti di notifica a mezzo servizio postale sono atti pubblici fidefacienti ai sensi dell’art. 2699 cod. civ. e non scritture private ex art. 2702 cod. civ., come già affermato in tema di avvisi di ricevimento e relate. La contestazione della conformità delle copie all’originale, poi, non può essere generica: richiede l’indicazione specifica del documento e degli aspetti di difformità, e comunque non vincola il giudice. Nel caso, nessuna contestazione specifica risulta allegata.
Quanto alle notifiche a mezzo PEC, la Corte osserva che la questione è stata introdotta solo con la memoria depositata in appello. Il motivo di inesistenza della notifica non può ritenersi acquisito al thema decidendum a partire dalla diversa doglianza di omessa notifica: non vi è continenza tra inesistenza e vizi di nullità, e l’allegazione dei fatti ricade sulla parte. Nel processo tributario, la causa petendi nuova integra eccezione non consentita, modificabile solo con motivi aggiunti ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Sul quinto motivo la Corte accoglie la censura. Il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile lo scrutinio delle doglianze sulla prescrizione, senza considerare che il termine inizia a decorrere dalla notifica della cartella, riconoscendo l’interesse del contribuente all’accertamento negativo della pretesa. Per la cartella relativa alla TARSU opera la prescrizione quinquennale delle obbligazioni periodiche ex art. 2948, n. 4, cod. civ.; per il canone RAI, invece, la prescrizione è decennale e non era maturata.
Il sesto motivo è inammissibile: la decadenza dal potere impositivo per tardiva notifica della cartella, stabilita nell’interesse esclusivo del contribuente, è eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, e il credito non contestato si è consolidato. Il settimo motivo è disatteso: la richiesta di rateizzazione non integra acquiescenza all’an debeatur, ma costituisce atto di riconoscimento del debito e, finché seguita da versamenti, sposta in avanti il decorso della prescrizione. La sentenza è cassata solo sul quinto motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.
Nota della Redazione
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