Motivazione apparente e divieto di equità sostitutiva nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17458 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice tributario che riduca in misura percentuale la pretesa erariale, senza esaminare criticamente gli elementi istruttori allegati dall’Amministrazione, è affetta da motivazione apparente e va cassata. Il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva: deve fondare la decisione su giudizi estimativi rapportati al materiale istruttorio. La riduzione del 50% delle maggiori imposte, disposta apoditticamente, integra error in procedendo per violazione dell’art. 113, comma 2, cod. proc. civ., rilevante ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La motivazione che non renda percepibili le ragioni della decisione lede il diritto di difesa e il giusto processo.
Il Fatto
Con due avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2006, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società di costruzioni maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva, con relative sanzioni, e contestualmente accertava in capo al socio unico e amministratore un maggior reddito di partecipazione, con maggiori Irpef e addizionali.
I ricorsi separati, proposti dalla società e dal socio, venivano riuniti e accolti in primo grado. La Commissione Tributaria regionale, in appello, accoglieva parzialmente la pretesa dell’Agenzia delle entrate, riducendo del 50% le maggiori imposte e le sanzioni e compensando le spese. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; i contribuenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 113, comma 2, cod. proc. civ., avendo i giudici di appello deciso secondo equità sostitutiva, non consentita nel processo tributario. Il secondo motivo prospetta l’apparenza della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso incidentale lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.
La Corte esamina congiuntamente i motivi principali e li ritiene fondati. Rammenta che il vizio motivazionale si configura quando la motivazione manchi del tutto o quando le argomentazioni siano talmente contraddittorie da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, nelle ipotesi di motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa e incomprensibile, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e di Sezioni Unite n. 22232 del 2016.
Nel caso concreto la Commissione Tributaria regionale, dopo aver riconosciuto che gli elementi probatori dell’ufficio avrebbero potuto essere confutati con riscontri oggettivi e che l’ufficio aveva prodotto documentazione confermativa, ha apoditticamente ridotto del 50% quanto accertato. Manca qualsiasi esame critico degli elementi allegati dall’Amministrazione, richiamati nel ricorso con indicazione topografica: la palese antieconomicità dell’attività di impresa, desunta da dieci atti di compravendita immobiliare, le dichiarazioni di numerosi acquirenti riscontrate da contratti preliminari non registrati e da documentazione bancaria, e la determinazione dei maggiori ricavi su base presuntiva.
La Corte ribadisce che il giudice tributario non dispone di poteri di equità sostitutiva e deve dar conto in motivazione dei giudizi estimativi in rapporto al materiale istruttorio, come affermato da Cass. n. 16960 del 2019 e Cass. n. 13726 del 2023. La sentenza impugnata è dunque affetta da motivazione apparente, poiché le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.
Anche il ricorso incidentale è accolto: il motivo, ancorché non correttamente rubricato, è riferibile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. ed è fondato per ragioni analoghe e speculari. La Corte accoglie entrambi i ricorsi, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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