Motivazione apparente e omessa pronuncia su ripresa a tassazione (Cass. civ. Sez. V n. 19137 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ravvisabile nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile. Il giudice d’appello che rigetti integralmente l’appello dell’Amministrazione finanziaria senza motivare su una delle distinte riprese a imposizione incorre in omessa motivazione, con conseguente cassazione con rinvio.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2011, notificato alla società incorporante altra società, scaturito da un P.V.C. e articolato in due riprese: la prima per illegittima deduzione di una quota di ammortamento, la seconda per illegittima deduzione di una sopravvenienza passiva.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso della contribuente, escludendo l’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione e ritenendo provati il rilievo sul software gestionale e la realtà della transazione. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha confermato la decisione. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi; la contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di tardività dell’impugnazione. La sentenza, non notificata, è stata depositata il 2 dicembre 2016; il termine semestrale ex art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 scadeva il 2.6.2017, in periodo feriale, ed è stato differito dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 al 2.12.2017, sabato festivo, con slittamento al primo giorno feriale utile, il 4.12.2017, data della notifica. È respinta anche la tesi secondo cui la cartella non sarebbe più esistente, poiché la controversia è tuttora pendente e sussiste l’interesse processuale ex art. 100 cod. proc. civ..

Il primo motivo, che censura la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, è infondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: la motivazione è apparente solo quando non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. La ratio decidendi della CTR, riferita alla seconda ripresa, è comprensibile e soddisfa il minimo costituzionale, perché collega la carenza di prova dell’esistenza del gruppo societario e del vantaggio fiscale alla transazione.

Il secondo motivo è invece fondato sotto il profilo dell’omessa motivazione. Il giudice d’appello ha rigettato integralmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate ma nulla ha argomentato sulla ripresa relativa alla quota di ammortamento, in violazione dell’art. 103 del d.P.R. n. 917/1986. La pronuncia presenta quindi un vuoto argomentativo su uno dei due distinti rilievi impositivi.

Il ricorso incidentale della contribuente, con cui si denuncia l’omessa pronuncia sulla validità della delega alla sottoscrizione dell’avviso, è inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza ha dichiarato assorbite le questioni preliminari e manca la soccombenza che costituisce presupposto dell’impugnazione. Accolto il secondo motivo e rigettato il primo, la Corte cassa la sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per l’esame del profilo omesso e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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