Ricorso per cassazione tardivo se spedito dopo la scadenza del termine lungo (Cass. civ. Sez. V n. 19143 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il termine lungo di sei mesi per impugnare la sentenza della Commissione tributaria, previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., decorre dal deposito della sentenza e non dalla sua notificazione. La verifica della ritualità della notifica del ricorso per cassazione è pregiudiziale e va effettuata d’ufficio, anche in assenza di eccezione di parte. Il ricorso spedito per la notifica oltre la scadenza di tale termine è inammissibile.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria impugnava davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente, ora in fallimento. L’atto impugnato era un avviso di accertamento, emesso ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 212/2000, con cui si recuperava a tassazione la quota di ammortamento dell’avviamento dedotta dal reddito d’impresa per il periodo d’imposta 2010.

L’Ufficio contestava che il valore dell’avviamento e la sua deducibilità derivassero da un’operazione di fusione priva di reali ragioni economiche, attuata al solo fine di conseguire un risparmio d’imposta. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, confermando la decisione di prime cure che aveva escluso la prova dell’intento elusivo. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; la società rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto pregiudiziale, rispetto allo scrutinio del motivo di ricorso, la verifica della ritualità della notificazione del ricorso stesso. Si tratta di un controllo che il giudice di legittimità compie d’ufficio, in quanto attiene alla tempestività dell’impugnazione e quindi alla stessa ammissibilità del ricorso.

Il Collegio ha rilevato che la sentenza impugnata, non notificata, era stata depositata il 19 febbraio 2019, mentre il ricorso per cassazione era stato spedito per la notifica via Pec il 20 settembre 2019, alle ore 00:01:15. Il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. decorre dunque dal deposito della decisione impugnata.

La Corte ha precisato che il termine lungo si applica a tutti i ricorsi introduttivi notificati successivamente al 4 luglio 2009 e che tale disciplina trova applicazione anche nella fattispecie. Il termine è spirato il 19 settembre 2019, con la conseguenza che la spedizione del ricorso avvenuta il giorno successivo è risultata tardiva.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 in riferimento all’art. 327 cod. proc. civ.. Poiché la società è rimasta intimata, nessun provvedimento è stato adottato sulle spese di lite. Il Collegio ha infine escluso i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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