Motivazione apparente e omesso esame dei motivi di appello sul fermo (Cass. civ. Sez. V n. 28998 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme sull’obbligo di motivazione, la motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo — unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, lasciando all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture. Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico seguito, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo. Nel giudizio tributario di appello, la sentenza che ometta di valutare i motivi concernenti la validità della notificazione delle cartelle poste a fondamento del fermo amministrativo impugnato è affetta da motivazione apparente ed è cassata con rinvio.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, del preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali notificategli dall’Agenzia delle Entrate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo maturata la prescrizione quinquennale dei crediti fiscali.

L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, deducendo l’erronea applicazione del termine di prescrizione decennale a fronte della rituale notificazione degli avvisi di accertamento prodromici, divenuti definitivi per mancata impugnazione. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello sul rilievo che, anche prescindendo dal termine decennale, mancava comunque la prova della regolare notificazione delle cartelle. Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato sotto il profilo dell’apparenza della motivazione relativa all’esame del motivo di appello concernente la validità della notificazione delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo amministrativo impugnato. L’Agenzia ha dedotto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 e 132 cod. proc. civ.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Sono richiamate Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018 e Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016, nonché, in senso conforme, Cass. n. 13977 del 2019, Cass. n. 6758 del 2022 e Cass. n. 1986 del 2025.

Il vizio motivazionale sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né alcuna disamina logico-giuridica del percorso argomentativo seguito, secondo quanto affermato da Cass. n. 3819 del 2020.

Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale, investita della questione dell’applicabilità del termine di prescrizione decennale, ha argomentato il rigetto sostenendo che, anche a prescindere dal termine decennale, non vi sarebbe prova della regolare notificazione delle cartelle. Tale passaggio esaurisce la motivazione senza illustrare il quadro probatorio e le risultanze della documentazione prodotta, né le ragioni per cui le tesi dell’appellante sono state disattese. La succinta argomentazione si risolve, dunque, in una motivazione meramente apparente.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché provveda al riesame dei motivi di appello con congrua motivazione e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *