Giudicato interno e notifica cartelle: onere di specifica impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 28996 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il capo della sentenza di primo grado che accerta l’avvenuto pagamento di una cartella di pagamento, non specificamente impugnato dall’agente della riscossione con l’atto di appello, forma giudicato interno, con la conseguenza che l’accertamento non può più essere rimesso in discussione. L’omessa indicazione, nel corpo dell’atto di appello, di una delle cartelle oggetto del giudizio di primo grado non integra di per sé acquiescenza alla sentenza impugnata, quando l’appello affermi in via generale che le cartelle sono state correttamente notificate, potendo l’omissione ascriversi a mero errore materiale. Ai fini della ritualità della notificazione, le espressioni del secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., richiamato dagli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, indicano una relazione di collegamento tra consegnatario e destinatario: legittimato alla ricezione è ogni soggetto legato al destinatario da un rapporto stabile e non meramente precario, e tale è il convivente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava due preavvisi di fermo e le sottostanti cartelle di pagamento, deducendo che queste ultime non gli erano state notificate, salvo una per la quale aveva provveduto al pagamento. La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso, rilevando che la notificazione delle cartelle non era stata provata e dando atto dell’avvenuto pagamento della cartella relativa all’annualità 2005.
Su appello dell’agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado, la C.T.R. del Lazio riformava la decisione, ritenendo correttamente notificate le cartelle sottese ai preavvisi di fermo. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo concerne la formazione del giudicato interno. Il contribuente deduceva che, per la cartella relativa all’anno d’imposta 2005, il primo giudice aveva accertato l’intervenuto pagamento e che l’agente della riscossione non aveva specificamente censurato tale capo con l’appello.
La Corte ritiene il profilo fondato. Il capo della sentenza di primo grado che aveva accertato l’avvenuto pagamento avrebbe dovuto essere impugnato: l’omessa impugnazione ha prodotto il formarsi di un giudicato interno sul pagamento degli importi, non più discutibile. La sentenza d’appello va quindi cassata senza rinvio su tale cartella.
Il secondo profilo dello stesso motivo è invece infondato. L’omessa indicazione di una cartella nel corpo dell’atto di appello non significa di per sé acquiescenza. Poiché l’appello affermava che tutte le cartelle oggetto del giudizio di primo grado erano state correttamente notificate, l’omissione può essere ascritta a semplice errore materiale: legittimamente il giudice d’appello ha ritenuto di pronunciarsi anche sulla cartella non specificamente indicata.
Il secondo motivo è fondato. La C.T.R. aveva affermato che tutte le cartelle erano state notificate direttamente a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma la documentazione deposta non conforta tale affermazione: varie cartelle risultano notificate con il procedimento di cui all’art. 140 cod. proc. civ., con deposito delle raccomandate informative spedite dal messo notificatore. La motivazione dell’appello è sul punto apparente.
Il terzo motivo attiene alla validità delle notificazioni eseguite dal messo. Il primo profilo è inammissibile: tra i soggetti cui può consegnarsi l’atto, in precaria assenza del destinatario, rientra il convivente. Le formule dell’art. 139 cod. proc. civ. non impongono una precisa legittimazione formale, ma esprimono una relazione di collegamento stabile tra consegnatario e destinatario. Gli ulteriori profili sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo.
Il ricorso è dunque accolto per quanto di ragione: cassazione senza rinvio sulla cartella relativa all’accertato pagamento, cassazione con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, quanto al secondo motivo, per il nuovo esame delle prove delle notificazioni e la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.