Estratto di ruolo non impugnabile se manca pregiudizio qualificato (Cass. civ. Sez. V n. 29001 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di impugnazione diretta nei soli casi tassativi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici ai sensi dell’art. 48-bis o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, secondo l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973. L’interesse ad agire ha natura dinamica e può essere plasmato da norma sopravvenuta, con applicazione ai processi pendenti. In difetto di allegazione del pregiudizio qualificato, il ricorso introduttivo è inammissibile ab origine e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
Il Fatto
Il contribuente, dopo aver chiesto all’agente della riscossione gli estratti di ruolo relativi a trentotto cartelle di pagamento e a due accertamenti esecutivi, proponeva ricorso davanti alla C.t.p. di Salerno deducendo l’omessa o irrituale notifica degli atti, la prescrizione e la decadenza dall’azione esattiva. La C.t.p. dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando la ritualità delle notifiche.
La C.t.r. accoglieva parzialmente l’appello e dichiarava la nullità di tre cartelle e di due avvisi per omessa notifica, confermando nel resto l’inammissibilità. L’Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva quindi ricorso per cassazione; il contribuente non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la questione dell’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte prende atto dell’intervento del legislatore che, con l’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, in sede di conversione con la legge n. 215 del 2021, ha novellato l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973. La disposizione stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella invalidamente notificati sono impugnabili in via diretta solo nei casi in cui il debitore dimostri uno dei pregiudizi qualificati ivi elencati. La norma è stata poi modificata dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110 del 2024, che ha ampliato le ipotesi di immediata giustiziabilità.
La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, ai quali intende dare continuità: la disciplina si applica ai processi pendenti, perché specifica l’interesse alla tutela immediata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.; l’interesse ad agire ha natura dinamica e può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per norma sopravvenuta. Nei processi pendenti lo specifico interesse va dimostrato, nelle fasi di merito, mediante tempestiva rimessione in termini, e nel grado di legittimità mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’adunanza camerale. Essendo la tutela riferita ad atti inefficaci, è ultronea la ricerca di un termine per il dies a quo dell’impugnazione.
I principi trovano conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale e ha evidenziato come la norma innalzi la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale, nonché in Sezioni Unite n. 12459 del 2024. I casi previsti dalla nuova disciplina sono tassativi e insuscettibili di applicazione analogica o estensiva, restando comunque garantita la tutela davanti al giudice in sede cautelare o mediante impugnazione dell’atto successivo (cfr. Cass. n. 20350 del 2025).
Nel caso concreto manca qualsiasi allegazione di iniziative dell’ufficio volte alla riscossione e il contribuente non ha dedotto alcun pregiudizio nei termini dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973. Il ricorso va quindi deciso ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., per l’inammissibilità ab origine dell’azione impugnatoria: la causa non poteva essere proposta e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. Le spese di merito sono compensate per lo ius superveniens; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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