Motivazione apparente e pertinenza comune: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 6537 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta dal vizio di motivazione apparente, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che, da un lato, accerta il carattere di pertinenza comune del giardino a entrambi i fabbricati e, dall’altro, ordina la rimozione di una tubazione del gas senza rendere percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione, così da porre affermazioni tra loro inconciliabili. Il rapporto pertinenziale presuppone la piena disponibilità della cosa accessoria da parte del proprietario della cosa principale. Il rispetto della distanza prevista dall’art. 890 cod. civ. è assistito da presunzione assoluta di nocività e pericolosità quando un regolamento edilizio comunale fissi la distanza medesima; in difetto di disposizione regolamentare opera una presunzione relativa, superabile con prova contraria. Il concetto di cisterna ex art. 889, primo comma, cod. civ. comprende il serbatoio di metallo dell’impianto di autoclave.

Il Fatto

La controversia riguarda la legittimità delle servitù relative a impianti tecnologici — autoclave, canna fumaria, tubazioni — posti a servizio di un appartamento edificato in sopraelevazione sull’area sovrastante un’autorimessa. Il compendio immobiliare apparteneva ai genitori delle parti; con atto pubblico del 1988 l’area sovrastante l’autorimessa fu donata al figlio, con diritto di edificare in sopraelevazione. Dopo il decesso della madre e un giudizio di divisione ereditaria, l’appartamento fu venduto nel 2005 e l’acquirente fu convenuto in giudizio per la rimozione degli impianti installati nell’autorimessa e nel giardino.

Il Tribunale di Bari, nel 2014, condannò l’acquirente alla rimozione di alcune opere. La Corte d’appello di Bari, accogliendo parzialmente il gravame, escluse la violazione delle distanze per autoclave e canna fumaria, ritenne il giardino pertinenza comune dei tre fratelli e condannò alla rimozione delle sole tubazioni del gas, accogliendo la manleva verso il venditore. Ricorrono entrambe le parti in cassazione.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso principale, la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 2767 del 2023: l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. va letto come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, risultante dal testo della sentenza. Il vizio si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la mera insufficienza.

Nel caso concreto, la Corte territoriale, quanto alle tubazioni del gas, accoglie dapprima l’appello e poi conferma in modo contraddittorio la condanna alla rimozione, con decisione di cui non si percepisce il fondamento logico e giuridico. Il primo motivo del ricorso principale è pertanto accolto, con assorbimento del secondo e del terzo, che ne condividono la sostanza.

Quanto al ricorso incidentale, i primi cinque motivi, riguardanti i rapporti di proprietà sul giardino, sono fondati. La motivazione sul punto è perplessa: si insiste sulla mancanza di elementi contrari al carattere pertinenziale verso entrambi gli edifici, salvo poi affermare che nei grafici progettuali la porta di accesso diretto al giardino dall’autorimessa risulta chiusa. La Corte ribadisce che il proprietario della cosa principale deve avere la piena disponibilità della pertinenza, richiamando Cass. n. 27636 del 2018 e Cass. n. 14559 del 2004.

Il sesto motivo, sulla canna fumaria, è accolto in adesione alle conclusioni del P.M.: il rispetto della distanza ex art. 890 cod. civ. è collegato a una presunzione assoluta di pericolosità quando un regolamento edilizio comunale fissi la distanza, mentre in difetto opera una presunzione relativa superabile con prova contraria (Cass. n. 9267 del 2018). La Corte territoriale non ha svolto il doveroso accertamento.

Il settimo motivo è accolto: la sentenza ha escluso apoditticamente l’autoclave dal concetto di cisterna ex art. 889, primo comma, cod. civ., come interpretato dalla giurisprudenza (Cass. n. 27642 del 2013). L’ottavo e il nono motivo restano assorbiti dall’accoglimento dei primi cinque; il decimo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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