Riassunzione nel giudizio di rinvio e thema decidendum integrale (Cass. civ. Sez. II n. 6536 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel grado in cui fu pronunciata la sentenza cassata. Ogni riferimento a domande, eccezioni e difese svolte nel grado pregresso richiama integralmente tali domande ed eccezioni, anche senza una loro specifica reiterazione. La riassunzione ricolloca quindi le parti nel grado di merito e vale a considerare riproposte tutte le domande ed eccezioni ivi formulate, salvo il potere della parte di scegliere se insistere o meno nelle conclusioni già rassegnate. È preclusa, invece, la proposizione di nuove domande, eccezioni, prove e conclusioni, salvo che si rendano necessarie in forza delle statuizioni della sentenza di cassazione. Ne consegue che il giudice del rinvio non può limitare il thema decidendum alle sole domande esplicitamente poste dinanzi a lui. Integra motivazione apparente, con violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione che, pur graficamente esistente, rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.
Il Fatto
Nel 1991 gli originari attori convenivano dinanzi al Tribunale il proprietario del fondo confinante, lamentando la realizzazione di un’autorimessa e di un muro di sostegno a distanza inferiore a cinque metri dal confine, oltre alla violazione della servitù di passaggio su una stradella e a danni alla pavimentazione. Il convenuto resisteva e proponeva domanda riconvenzionale.
Dopo l’accoglimento parziale in primo grado e l’appello, la Corte d’appello dichiarava la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari e rimetteva la causa al Tribunale. La Cassazione, con una precedente pronuncia, cassava parzialmente la decisione, accogliendo il motivo secondo cui solo alcune domande richiedevano tale integrazione. Nel giudizio di rinvio gli attori riassumevano limitando le conclusioni alla sola domanda di arretramento dell’autorimessa; la Corte d’appello riteneva oggetto di decisione solo le domande riproposte in tale fase e rigettava nel merito quella domanda. Il convenuto ricorre per cassazione con due motivi; gli attori resistono con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 392, 306 e 393 cod. proc. civ., per il mancato accoglimento dell’eccezione di estinzione del giudizio rispetto alle domande riassunte dagli attori direttamente dinanzi al giudice di primo grado, anziché dinanzi alla Corte d’appello. Il motivo è fondato.
La Corte ricostruisce il giudizio di rinvio muovendo dall’autonomia delle domande in cumulo oggettivo: se l’integrazione del contraddittorio riguarda una sola domanda, la regressione al primo grado deve limitarsi a quella. Gli attori hanno però omesso di riassumere il giudizio dinanzi alla Corte d’appello nella sua integrità, affinché questa provvedesse alla separazione e alla rimessione delle cause rimesse al primo giudice. Non vale opporre una sorta di esecuzione diretta del dictum di legittimità: una valutazione acceleratoria unilaterale non può eludere la competenza funzionale inderogabile della Corte d’appello, posta dall’esigenza di certezza nella distinzione tra i thema decidendum affidati al giudice del rinvio e quelli rimessi al primo grado.
Il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, esaminati congiuntamente per connessione, sono del pari fondati. Entrano in gioco i principi sulla disciplina del giudizio di rinvio: le parti conservano la posizione processuale del grado in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento a domande ed eccezioni ha l’effetto di richiamarle integralmente, senza necessità di reiterazione specifica (cfr. Cass. n. 14616 del 2003). È preclusa ogni nuova domanda, eccezione o prova, salvo quanto imposto dalla sentenza di cassazione (cfr. Cass. n. 1754 del 2007). Erra quindi la Corte territoriale nel limitare il thema decidendum alle sole domande esplicitamente poste.
Il secondo motivo del ricorso incidentale censura la qualificazione dell’autorimessa come completamente interrata, che l’ha sottratta all’art. 873 cod. civ. Il motivo è fondato sotto il profilo della motivazione apparente. La Corte territoriale desume l’interramento totale da un’attestazione che riguarda solo una porzione del manufatto rispetto alla situazione precedente del terreno. La motivazione non rende percepibile il fondamento della decisione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767 del 2023). Il caso non rientra nel travisamento del contenuto oggettivo della prova, che la recente Cass. Sez. Un. n. 5792 del 2024 esclude riguardi la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto.
La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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