Motivazione apparente sul privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. (Cass. civ. Sez. I n. 27771 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla per error in procedendo quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, il giudice che neghi il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ. deve dare conto delle ragioni per le quali ritiene non dimostrati i presupposti applicativi della causa di prelazione, non potendo arrestarsi all’affermazione apodittica della loro carenza probatoria.

Il Fatto

Un consorzio di cooperative aveva chiesto l’ammissione al passivo di una procedura fallimentare per una somma superiore a un milione di euro, vantata in forza di due decreti ingiuntivi. In via principale l’istante aveva invocato il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ.; in via subordinata, per la quasi totalità dell’importo, il privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ. e, per la parte residua, il rango chirografario.

Il giudice delegato aveva ammesso il credito in via chirografaria. Il Tribunale di Roma, investito dell’opposizione allo stato passivo, l’aveva rigettata, confermando il provvedimento e osservando che la natura cooperativa e mutualistica dell’impresa non è di per sé idonea a giustificare il privilegio, e che non era stata fornita la prova della prevalenza del lavoro dei soci rispetto ai non soci né della correlazione tra apporto dei soci e credito. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, censurando una motivazione apparente del decreto impugnato. Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte tratta congiuntamente i due mezzi e li accoglie, ritenendo fondata la censura di motivazione apparente. Richiama il principio secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di percepire il fondamento della decisione perché contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice.

Su questo punto la Corte richiama i propri precedenti: Cass. Sez. U. n. 22232 del 03/11/2016, n. 8053 del 2014 e Cass. Sez. 6-5 ord. n. 13977 del 23/05/2019. Il principio esclude che all’interprete possa essere lasciato il compito di integrare la motivazione con le più varie e ipotetiche congetture.

Nel caso di specie il Tribunale si era limitato ad affermare che non era stata fornita la prova della prevalenza del lavoro dei soci né della correlazione tra apporto lavorativo e credito. Per la Corte i giudici dell’opposizione non hanno spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto non dimostrati tali presupposti fattuali applicativi del privilegio, arrestando l’argomentare prima di illustrare perché la produzione documentale offerta dall’opponente fosse stata considerata inidonea.

Ne deriva la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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