Servitù di passaggio e azione risarcitoria del proprietario del fondo dominante (Cass. civ. Sez. II n. 27772 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle azioni reali, quali la confessoria e la negatoria servitutis, la legittimazione processuale attiva e passiva spetta esclusivamente ai proprietari o ai titolari di un diritto reale di godimento sui fondi dominante e servente. L’azione risarcitoria per la violazione della servitù ha invece carattere personale e può essere esercitata dal titolare del fondo dominante anche quando l’attività agricola sia svolta da altri, poiché il suo diritto deriva dalla titolarità del diritto reale. Il titolare di un diritto personale sulla cosa può al più intervenire in giudizio per sostenere le ragioni di una parte, ma non proporre l’impugnazione omessa dalla parte legittimata. La valutazione delle prove e il cattivo esercizio del relativo potere restano riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità.

Il Fatto

Il proprietario di un fondo, divenuto intercluso per l’impianto di un vigneto eseguito dal fratello sul fondo servente, ha chiesto il risarcimento dei danni per il mancato raccolto di vino e olive di un’annata, quantificati all’esito di un accertamento tecnico preventivo. Il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’attore, sostenendo che l’azienda agricola era esercitata dalla moglie di questi e non dal proprietario.

Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello ha rigettato il gravame, fondando la decisione su più ragioni autonome: la titolarità del diritto reale in capo all’attore, l’inutilizzabilità in fatto del percorso alternativo e la valenza probatoria dell’accertamento tecnico preventivo. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di composizione del collegio. Nel procedimento ex art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte del collegio e essere nominato relatore, senza incorrere in incompatibilità ex artt. 51 e 52 cod. proc. civ., poiché la proposta non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva. Il principio è quello affermato dalle Sezioni Unite n. 9611 del 2024.

Sul primo motivo, la Corte distingue nettamente la legittimazione ad agire dalla titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio. Nelle azioni reali la legittimazione spetta ai proprietari o ai titolari di diritti reali sui fondi, mentre ai titolari di diritti personali è riconosciuto solo un interesse di fatto. L’azione risarcitoria ha però carattere personale e può essere esperita dal titolare del fondo dominante, anche se non più proprietario del fondo servente, per i danni maturati fino al trasferimento. Il mancato raccolto invocato non fonda quindi il difetto di legittimazione, poiché il diritto dell’attore deriva dall’essere proprietario del fondo dominante.

Il secondo motivo è inammissibile. La sentenza d’appello si regge su più ragioni autonome, tra cui quella di fatto relativa alla inutilizzabilità del percorso alternativo, interrotto da un movimento franoso. La censura, incentrata sulla sola necessità della forma scritta per modificare il tracciato, non attinge tutte le rationes decidendi: l’omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il gravame avverso le altre.

Il terzo motivo è pure inammissibile: la Corte riconosce che la diversa quantificazione della pretesa non configura domanda nuova ex art. 345 cod. proc. civ., ma rileva che la sentenza fonda la decisione anche sugli esiti della c.t.u. svolta nel contraddittorio delle parti, con la conseguenza che la censura sollecita un riesame del merito.

Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte ribadisce che il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la mera insufficienza (Sezioni Unite n. 8053 del 2014; Sezioni Unite n. 22232 del 2016). Nella specie la motivazione esiste e l’apprezzamento delle prove compete in via esclusiva al giudice di merito. Il sesto motivo è inammissibile, poiché il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e applicazione degli artt. 96 e 380-bis cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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