Presunzioni e consilium fraudis: valutazione unitaria degli indizi (Cass. civ. Sez. III n. 27164 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, la prova del consilium fraudis può essere desunta per presunzioni ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. Il giudice di merito deve valutare gli indizi non isolatamente, ma nella loro convergenza globale, potendo attribuire efficacia probatoria a circostanze singolarmente prive di valenza indiziaria ove la acquisiscano nel loro insieme. La gravità non esige che l’inferenza presuntiva sia certa, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto secondo un giudizio di probabilità fondato sull’id quod plerumque accidit. La precisione richiede che l’inferenza indirizzi verso il fatto ignoto con un grado di probabilità prevalente; la concordanza opera in modo relativo, nel quadro degli altri elementi probatori. Il ragionamento presuntivo costituisce un procedimento che procede in avanti verso l’ipotesi da verificare, non un risalire all’indietro.
Il Fatto
Il creditore agisce in giudizio chiedendo, in via principale, l’accertamento della simulazione assoluta e la nullità del contratto con cui il cedente aveva trasferito alla cessionaria le partecipazioni, pari al 96% del capitale di una società, al valore nominale di euro 48.000,00. In subordine chiede la declaratoria di inefficacia dell’atto di cessione ex art. 2901 cod. civ., deducendo la propria qualità di creditore in forza di un titolo esecutivo e l’insoddisfazione del credito residuo.
La cessionaria resiste sostenendo la cessazione del rapporto di affinità con il cedente, la congruità del corrispettivo e la logica di investimento dell’acquisto. Il cedente eccepisce l’estinzione delle ragioni creditorie e nega l’intento elusivo. Il Tribunale rigetta la domanda di simulazione e accoglie quella revocatoria; la Corte d’appello conferma la decisione, rigettando gli appelli. La cessionaria ricorre in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La ricorrente censura il ragionamento presuntivo del giudice di merito muovendo da una visione atomistica delle circostanze valorizzate, pretendendo che ciascuna di esse, singolarmente considerata e non nel loro insieme, risulti inidonea a provare il fatto ignoto.
La Corte ribadisce che la corretta applicazione dell’art. 2729 cod. civ. presuppone un apprezzamento degli elementi acquisiti che ne riconosca l’efficacia probatoria anche quando singolarmente sforniti di valenza indiziaria, ove risultino in grado di acquisirla nella loro convergenza globale. La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice esamini tutti gli indizi non isolatamente, ma complessivamente e alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore a quelli equivoci, per stabilire se sia accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare.
A tale metodo si è correttamente attenuta la Corte d’appello. Il ragionamento inferenziale resiste alle censure, che sottendono una nozione di gravità, precisione e concordanza non rispondente alla definizione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. La gravità allude a un concetto logico: la presunzione si fonda su un ragionamento probabilistico per cui, dato un fatto noto A, è probabile che si sia verificato il fatto B, senza che l’inferenza debba essere certa. Per la configurazione di una presunzione valida non occorre che il fatto ignoto sia l’unica conseguenza possibile di quello noto, essendo sufficiente che da questo sia desumibile univocamente alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit.
Anche la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è priva di rilievo. Il giudice deve seguire un procedimento articolato in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente irrilevanti e conservare quelli con positività parziale o potenziale; una complessiva, per accertare se gli indizi isolati siano concordanti e se la loro combinazione fornisca una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice). Ne consegue l’irrilevanza della mancata considerazione di talune circostanze.
Priva di pregio è infine la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 7.200,00 in favore del controricorrente, con gli accessori di legge. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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