Motivazione apparente e riliquidazione provvisoria della pensione: annullamento con rinvio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 77 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello in materia pensionistica, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., il gravame è proponibile esclusivamente per motivi di diritto, restando escluse le questioni di fatto, salvo che sia dedotto un vizio radicale di motivazione. Il vizio motivazionale è ravvisabile quando la motivazione manca del tutto su punti decisivi della controversia ovvero risulta sostanzialmente apparente. Integra motivazione apparente la decisione che risolva la controversia con riguardo a una fattispecie astratta diversa da quella concretamente controversa. In tal caso il giudice d’appello annulla la sentenza e rimette gli atti al primo giudice, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese, comprese quelle del grado d’appello.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con la sentenza n. 345 del 2022, aveva accolto la domanda di un ufficiale, dichiarando irripetibile l’indebito previdenziale di euro 40.543,39 e disponendo la restituzione integrale delle somme ritenute, con compensazione delle spese. Il giudice di prime cure aveva fondato la decisione sul lungo lasso di tempo trascorso tra la liquidazione provvisoria e la rideterminazione, ritenendo consolidato l’affidamento del pensionato.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa, contestando il computo dei servizi operativi e sostenendo che il trattamento provvisorio era stato solo aggiornato durante il collocamento in ausiliaria, con transito nella riserva solo nel maggio 2021. Hanno resistito il militare e l’INPS, che hanno a loro volta proposto appelli incidentali, dolendosi, tra l’altro, dell’omessa pronuncia sul ripristino del rateo e sulla rivalsa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha disposto la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 184 c.g.c., essendo stati proposti avverso la medesima decisione. Ha poi richiamato il perimetro dell’art. 170, comma 1, c.g.c., che circoscrive l’appello pensionistico ai soli motivi di diritto, ammettendo la deduzione del vizio di motivazione unicamente nelle ipotesi di motivazione omessa o radicalmente apparente.
Su questo terreno la Corte ha richiamato i principi delle Sezioni riunite (sent. n. 10/2000/QM), recepiti dalla giurisprudenza delle sezioni d’appello (Sez. III appello sent. n. 19/2024), e la giurisprudenza di legittimità sulla motivazione apparente (Cass. n. 27501 del 2022, Cass. n. 395 del 2021). Il vizio ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza approfondita disamina logica e giuridica.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva qualificato il provvedimento gravato come decreto modificativo della pensione definitiva, intervenuto a distanza di quattro anni dalla liquidazione provvisoria, applicando la giurisprudenza contabile (sent. n. 7/QM/2007, n. 12/QM/2012). Il Collegio ha però rilevato che il provvedimento riguardava un’ipotesi di riliquidazione provvisoria di trattamento provvisorio, durante il periodo di ausiliaria, e non già la determinazione definitiva della pensione.
Il giudice di prime cure aveva inoltre trascurato l’istanza di riscatto presentata dal militare nel marzo 2020, prodotta dal Dicastero, dalla quale il Ministero deduceva la consapevolezza del pensionato circa l’insussistenza del periodo contributivo utile per il sistema retributivo. Da qui la conclusione che il corredo motivazionale fosse sostanzialmente apparente, per essere stato articolato su una fattispecie astratta diversa da quella controversa.
La Corte ha quindi accolto il secondo motivo del gravame principale, assorbito il primo, annullando la decisione ex art. 170, comma 4, c.g.c. con rimessione al primo giudice, in diversa composizione monocratica, perché esamini la fattispecie concreta anche sui capi di domanda non affrontati e provveda sulle spese, comprese quelle del grado d’appello.
Nota della Redazione
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