Prescrizione del danno erariale da mancata riscossione di tributi iscritti a ruolo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 239 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel danno erariale da mancata entrata tributaria la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento decorre dalla perdita definitiva del credito, che si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza del giudice tributario che ha annullato le cartelle di pagamento per decadenza dal potere di riscossione ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973. Solo la definitività della perdita rende il danno certo ed effettivo, restando irrilevante la sua temporanea mancata acquisizione. L’atto di costituzione in mora trasmesso a mezzo PEC è idoneo a interrompere la prescrizione solo se sottoscritto con firma digitale, non potendo la certificazione della PEC attestare la paternità del documento allegato. La sospensione straordinaria dei termini ex art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 opera, quanto ai termini sostanziali, solo se nel periodo di riferimento pende un’attività istruttoria del P.M. contabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio l’Agenzia delle entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale al precedente agente della riscossione per le province siciliane, chiedendo la condanna al pagamento di euro 42.663,67 a titolo di danno erariale. Il pregiudizio derivava dall’annullamento, disposto con sentenza del giudice tributario passata in giudicato, di diverse cartelle di pagamento e dei conseguenti atti di iscrizione ipotecaria e di fermo amministrativo.
Secondo l’Ufficio requirente la perdita del credito erariale era riconducibile alla condotta dell’agente della riscossione, che non aveva provveduto alla notifica delle originarie cartelle, non aveva posto in essere atti interruttivi della prescrizione e non si era costituito nel giudizio tributario, così compromettendone l’esito. La convenuta ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, l’intrasmissibilità della responsabilità e la prescrizione del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la fattispecie come danno diretto da mancata entrata, individuando l’amministrazione danneggiata non nei singoli enti titolari del gettito, ma nell’Agenzia delle entrate, quale soggetto che ha formato e consegnato i ruoli e ha costituito in mora l’agente della riscossione. Il rapporto di servizio funzionale tra amministrazione finanziaria e incaricato della riscossione, qualificato come agente contabile esterno, radica la giurisdizione contabile; l’eccezione di difetto di giurisdizione è stata respinta.
La Corte ha poi fatto applicazione del criterio della ragione più liquida, decidendo la causa sulla questione prescrizionale. Ha osservato che, nei danni da mancata entrata, la prescrizione decorre dalla perdita definitiva del diritto ad acquisire l’entrata, coincidente con la decadenza o prescrizione del credito tributario. Nel caso concreto il dies a quo è stato individuato nel passaggio in giudicato della sentenza tributaria, fissato all’8 febbraio 2015 per effetto della sospensione feriale, in difetto di prova della notifica della sentenza stessa.
Quanto alla costituzione in mora del 20.09.2019, il Collegio ne ha escluso l’idoneità interruttiva. Il documento allegato, in formato pdf, recava solo le stampigliature di protocollo e l’indicazione “firmato digitalmente”, senza prova dell’apposizione della firma digitale del responsabile. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che la certificazione della PEC attesta l’invio e la ricezione del messaggio, ma non la paternità e il contenuto del file allegato, non essendo state prodotte le ricevute in formato .eml o .msg.
Infine, il Collegio ha escluso l’applicabilità della sospensione straordinaria dei termini processuali e sostanziali prevista dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020. Ha ritenuto che l’allungamento del termine prescrizionale operi solo se, nel periodo emergenziale, penda un’attività istruttoria del P.M. contabile. Nel caso di specie il procedimento istruttorio risulta avviato solo nel 2024, dopo la segnalazione di danno erariale trasmessa nel 2023, con conseguente maturazione della prescrizione. La domanda è stata pertanto rigettata, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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