Interesse ad impugnare la sentenza pensionistica che riconosce il diritto già pagato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 72 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, l’originaria domanda di perequazione del trattamento, formulata in via principale con richiesta di rimessione alla Consulta e nel merito sulla base della normativa previgente, va interpretata, intervenuta la pronuncia di legittimità costituzionale della nuova disciplina, come rivolta al riconoscimento della perequazione nella misura consentita dalla norma divenuta applicabile, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali e dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. È inammissibile per difetto di interesse l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza che abbia riconosciuto un diritto effettivamente spettante e già corrisposto, quando l’impugnazione sia diretta alla sola rimozione dal mondo giuridico di una pronuncia non rispondente a diritto o a evitare un ipotetico obbligo di rinnovare il pagamento: l’interesse ad impugnare presuppone un’utilità giuridica apprezzabile e attuale, non la mera correzione della motivazione.

Il Fatto

Alcuni ex dipendenti pubblici, percettori di trattamenti di quiescenza superiori alla soglia di euro 1.405,05 alla data dell’1.1.2012 e perciò soggetti al blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013, adivano il giudice pensionistico chiedendo, in via principale, la rimessione alla Consulta della nuova normativa e, nel merito, il riconoscimento della perequazione automatica secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 e il meccanismo dell’art. 69 della legge n. 388 del 2000, senza i limiti introdotti dal d.l. n. 65 del 2015.

Con la sentenza n. 802 del 6.7.2021 la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, previa separazione delle cause, riconosceva al pensionato il diritto alla rivalutazione per il biennio 2012/2013 nelle percentuali previste dall’art. 24, comma 25-bis, della legge n. 214 del 2011, trattandosi di trattamento non superiore a sei volte il minimo INPS. L’INPS proponeva appello, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’avvenuto pagamento delle somme.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello affronta anzitutto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso di primo grado era stato notificato il 12.4.2017, quando la Corte costituzionale n. 250 del 2017 non era ancora stata depositata. Alla data della notifica, dunque, i pensionati avevano ragionevolmente chiesto la rimessione alla Consulta della norma che reintroduceva limiti alla perequazione, oltre al riconoscimento della prestazione secondo la disciplina previgente.

Intervenuta in corso di causa la pronuncia di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis, il giudice di prime cure ha correttamente interpretato la domanda come rivolta al riconoscimento della perequazione nella misura prevista dalla norma ormai applicabile. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sull’interpretazione degli atti processuali delle parti, secondo cui operano i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., valorizzando l’intenzione della parte e il principio di conservazione dell’atto, e ciò in coerenza con il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e restrizioni ingiustificate all’accesso al tribunale.

Nel perimetro della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti rientrano tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione. L’originaria domanda era espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione, sia pure in misura maggiore di quella poi ritenuta legittima dalla Consulta. Sotto questo profilo l’appello è infondato.

Sotto altro profilo, l’appello è inammissibile per difetto di interesse. Il giudice di primo grado ha riconosciuto un diritto effettivamente spettante, già corrisposto dall’Istituto. L’impugnazione, meramente diretta alla rimozione dal mondo giuridico di una sentenza non rispondente a diritto o a evitare l’ipotetico obbligo di rinnovare il pagamento, non persegue un’utilità giuridica apprezzabile. La Corte richiama la Cass. n. 2653 del 2023 sull’art. 100 cod. proc. civ., secondo cui l’interesse ad agire deve avere carattere attuale e non strumentale alla soluzione accademica di una questione.

Nel caso, il presupposto della lesione non emerge: non è stato dedotto né comprovato che il ricorrente abbia portato ad esecuzione la sentenza e, in caso di esecuzione, l’Istituto potrebbe far valere il pagamento. Nel giudizio pensionistico, inoltre, non è ammissibile in appello un’eccezione di pagamento che si risolva in una valutazione di aspetti fattuali, preclusa dall’art. 170, comma 1, c.g.c. L’appello è pertanto rigettato, in parte infondato e in parte inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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