Motivazione apparente e sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 106 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. operata dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto alla verifica del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., integrato dalla mancanza assoluta di motivi, dalla motivazione apparente, dal contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e dalla motivazione perplessa o incomprensibile. Il vizio deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. La pretesa di un diverso coordinamento dei dati di causa si risolve in un’inammissibile istanza di revisione del giudizio di fatto. La valutazione della gravità dell’inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il Fatto
Con atto del 2 marzo 2005 i promissari acquirenti stipulavano con la promittente venditrice un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un appartamento con garage. Dopo la stipula, i promissari esercitavano il recesso dal contratto, ritenendo l’immobile privo delle qualità promesse, e agivano in giudizio per ottenere la condanna della controparte alla restituzione del doppio della caparra versata e dell’acconto sul prezzo.
Il Tribunale di Vicenza accoglieva le domande attoree e respingeva le riconvenzionali della promittente venditrice, volta a far accertare il proprio diritto di recedere e di ritenere la caparra. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1030/2018, rigettava il gravame, ravvisando un inadempimento di non scarsa importanza della venditrice per aver promesso un immobile abitabile da due persone e risultato mancante delle qualità convenute. La soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria. La Corte ha respinto la censura, ricordando che dopo la novella del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale. Nel caso concreto l’iter logico-giuridico del giudice distrettuale è ricostruibile in modo compiuto e non si ravvisa alcuna insuperabile inconciliabilità tra il richiamo all’aliud pro alio e quello alla mancanza delle qualità promesse o essenziali.
Il secondo motivo lamentava la violazione o falsa applicazione degli artt. 1490, 1492 e 1497 cod. civ., in relazione all’art. 1453 cod. civ.. La Corte ha chiarito che dietro la denuncia del vizio di legge la ricorrente tentava di rimettere in discussione gli accertamenti e le valutazioni del giudice di merito. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa resta estranea al controllo di legittimità, perché involge la tipica valutazione riservata al giudice del fatto.
Il terzo motivo deduceva l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha escluso la preclusione per doppia conforme e ha osservato che tutti gli elementi indicati erano stati considerati dal giudice d’appello, che li aveva però apprezzati diversamente. Sotto le mentite spoglie del vizio motivazionale il mezzo sollecitava una nuova ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Il quarto motivo, sulla mancata ammissione della prova testimoniale, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, per non aver riportato il contenuto dei verbali e degli scritti difensivi. Nel resto è infondato, non essendo configurabile la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. quando il giudice si limiti a valutare le prove offerte dalle parti.
Il quinto motivo censurava il riconoscimento del recesso e la violazione dell’art. 1455 cod. civ.. La Corte ha ribadito che la valutazione della gravità dell’inadempimento costituisce questione di fatto insindacabile, se non nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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