Contumace tardivo e poteri istruttori nel rito civile (Cass. civ. Sez. II n. 108 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione del contumace, ai sensi dell’art. 293 cod. proc. civ., è ammessa fino all’udienza di precisazione delle conclusioni e non è assistita da alcuna preclusione probatoria autonoma. Il riferimento ai documenti contenuto nel comma 2 della norma va inteso nel senso che la produzione è utilizzabile purché non sia ancora maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale. L’art. 294 cod. proc. civ. opera su un piano distinto, riguardando la rimessione in termini per attività già precluse e non la facoltà di costituirsi tardivamente. Ne consegue che il giudice d’appello non può dichiarare inammissibili i documenti prodotti dal contumace costituitosi tardivamente quando la decadenza non sia ancora maturata.

Il Fatto

La curatela di una società fallita notificava decreto ingiuntivo a una società per il pagamento di un credito derivante da un contratto di fornitura di tavoli e panche. La società ingiunta proponeva opposizione davanti al Tribunale di Latina e, nelle more, la creditrice veniva posta in liquidazione e poi dichiarata fallita; la curatela si costituiva in corso di causa.

Il Tribunale accertava la fondatezza della pretesa, riducendola all’importo provato dal documento di trasporto sottoscritto dal destinatario. La Corte d’Appello di Roma, su appello della società opponente, accoglieva il gravame principale, revocava il decreto e rigettava l’appello incidentale della curatela, ritenendo tardiva la costituzione di quest’ultima e preclusa ogni attività istruttoria. La curatela ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte rileva che la curatela non si era costituita nei termini dell’art. 166 cod. proc. civ. per l’udienza di prima comparizione e che il giudice di prime cure aveva correttamente dichiarato la contumacia. Tuttavia, all’udienza di prosecuzione la curatela risultava già costituita da circa due mesi, poiché l’art. 293 cod. proc. civ. consente la costituzione fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Chiarita la tempestività della costituzione, il Collegio osserva che le istanze istruttorie possono essere proposte fino alla prima udienza o nei termini concessi dal giudice ai sensi dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ.. Nel caso concreto la curatela aveva già prodotto, all’udienza di prosecuzione, i documenti decisivi per la definizione della causa, tra cui il documento di trasporto ritenuto prova indispensabile della consegna dei beni.

La Corte richiama il principio secondo cui l’attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine fissato dall’art. 183 cod. proc. civ., indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018).

Quanto all’art. 294 cod. proc. civ., la Corte ne delimita l’ambito applicativo alla rimessione in termini rispetto ad attività già precluse, come nel caso di nullità della citazione per vizi della vocatio in ius non rilevata dal giudice (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2258 del 26/01/2022) o di atto di citazione diretto a società priva di legale rappresentante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10754 del 17/04/2019). L’art. 293 cod. proc. civ., invece, consente la costituzione tardiva e la produzione documentale finché non sia maturata la decadenza processuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19274 del 2016).

Il Collegio accoglie dunque il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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