Aumento per continuazione e obbligo di motivazione specifica (Cass. pen. Sez. 7 n. 620 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’obbligo di specifica motivazione dell’aumento di pena per i reati satellite, ex art. 81 cod. pen., non richiede modalità di adempimento uniformi: il giudice deve motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato, ma l’intensità dell’obbligo è correlata all’entità dell’aumento stesso. È necessario e sufficiente che la motivazione consenta di valutare il rispetto dei limiti edittali, l’assenza di un surrettizio cumulo materiale e la proporzione tra le pene, riflesso della relazione interna agli illeciti accertati. Per aumenti modesti, inferiori al minimo della cornice sanzionatoria di riferimento, è sufficiente il richiamo all’adeguatezza e congruità dell’aumento medesimo.
Il Fatto
Il Tribunale di Como aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992, per l’omesso arresto in caso di incidente e l’omessa assistenza alla persona ferita, condannandolo alla pena complessiva di mesi undici di reclusione. La Corte d’appello di Milano, con la decisione del 28/05/2025, aveva confermato la pronuncia di primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen., 132, 133 e 81 cod. pen., censurando la determinazione del trattamento sanzionatorio e, nello specifico, la misura dell’aumento per continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso era assolutamente generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva adeguatamente giustificato la dosimetria della pena. La Corte territoriale aveva individuato la violazione più grave in quella di omessa assistenza alla persona ferita, determinando la pena in misura pari al minimo edittale, ridotta per le attenuanti generiche, e aveva quantificato l’aumento per continuazione per l’omissione dell’obbligo di fermarsi in mesi tre di reclusione.
La Suprema Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, Pizzone, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto per i singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi. Il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ogni reato satellite, con modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. La motivazione deve consentire di verificare il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen., l’assenza di un cumulo materiale surrettizio e la proporzione rispetto alla gravità dei fatti.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente rilevato che l’aumento inflitto era contenuto, inferiore al limite minimo della cornice sanzionatoria e proporzionato alla gravità della condotta. Il sinistro non era di minima portata: il veicolo condotto dall’imputato, che aveva attraversato l’incrocio nonostante la luce semaforica rossa, aveva provocato lo scoppio degli airbag del veicolo della parte lesa. La condotta di chi non arrestava il veicolo e, allontanandosi repentinamente, non prestava soccorso, era stata logicamente ritenuta di significativa gravità.
La motivazione della sentenza impugnata è stata pertanto ritenuta in linea con la giurisprudenza richiamata e immune da vizi di logicità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio espresso dalla Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000.
Nota della Redazione
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