Inammissibili i ricorsi sui gravi indizi e l’ingente quantità di stupefacente (Cass. pen. Sez. III n. 6581 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la propria richiesta, oltre agli elementi a favore dell’indagato, e non impone di trasmettere l’intero fascicolo processuale. L’omessa trasmissione determina la caducazione del provvedimento soltanto se gli atti non trasmessi sono stati determinanti ai fini dell’applicazione della misura, spettando all’indagato l’onere di indicare le ragioni di tale decisività. Ai fini dell’art. 273 cod. proc. pen. è sufficiente la sola gravità degli indizi, poiché il comma primo bis richiama il terzo e il quarto comma dell’art. 192 cod. proc. pen. e non il secondo. L’aggravante dell’ingente quantità può essere riconosciuta anche senza perizia, quando il principio attivo estraibile supera la soglia di legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 05/09/2024, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di due indagati avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Benevento aveva applicato la custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale provvedimento gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei supporti informatici richiamati nella richiesta cautelare, con conseguente inefficacia della misura; la motivazione asseritamente apparente sui gravi indizi di colpevolezza; l’erronea conferma dell’aggravante dell’ingente quantità, senza supporto tossicologico.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo per genericità. I ricorrenti non hanno assolto all’onere di indicare le ragioni per cui i supporti non trasmessi sarebbero stati determinanti ai fini dell’applicazione della misura, limitandosi ad affermarne genericamente il rilievo, senza individuare gli elementi decisivi e il loro effettivo valore indiziario.
Il motivo è anche manifestamente infondato. Il Tribunale ha rilevato che i supporti menzionati nella richiesta cautelare non erano stati trasmessi al GIP, che ne aveva avuto conoscenza solo indiretta attraverso i verbali di arresto. La valutazione è conforme al principio per cui l’obbligo di trasmissione ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti selezionati dal pubblico ministero e gli elementi a favore dell’indagato, con richiamo a Sez. 4 n. 5981 del 2019 e Sez. 4 n. 44004 del 2013.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama l’orientamento consolidato sui gravi indizi di colpevolezza: essi comprendono gli elementi a carico che, pur non provando oltre ogni dubbio la responsabilità, fondano una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. Un. n. 11 del 1995). La valutazione cautelare è prognostica e compatibile con ricostruzioni alternative. Dopo la legge n. 63 del 2001, l’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. richiama il terzo e il quarto comma dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il secondo: in sede cautelare è sufficiente la sola gravità degli indizi.
La Corte ricorda poi che il ricorso avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o manifesta illogicità della motivazione, non per sollecitare una diversa valutazione dei fatti. Nel caso concreto il Tribunale ha valorizzato il rinvenimento di un ingente quantitativo di cocaina occultato nelle auto condotte dagli indagati, che viaggiavano insieme dividendo il rischio del trasporto. La motivazione è congrua e si sottrae al sindacato di legittimità.
Infine, il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte conferma che l’aggravante dell’ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 può essere configurata anche in mancanza di perizia, quando dal compendio probatorio emerge che il principio attivo estraibile supera la soglia minima: oltre 2.000 volte il valore massimo per le droghe pesanti, secondo il d.m. 11 aprile 2016 (Sez. 3 n. 33139 del 2024). Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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