Motivazione autonomamente non impugnata e inammissibilità dei motivi (Cass. civ. Sez. III n. 4644 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. Divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata, questa in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza. Il giudice di merito che, dopo aver aderito ad una prima ratio decidendi, ne accolga una seconda non si spoglia della potestas iudicandi, perché l’art. 276 cod. proc. civ. distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non impone, all’interno di quest’ultimo, un ordine di esame delle questioni. La specificità dei motivi di recesso anticipato dal contratto di locazione, ai sensi dell’art. 27, comma 8, legge n. 392/1978, inerisce al perfezionamento della dichiarazione e risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione.
Il Fatto
Alcuni professionisti, membri di uno studio associato, condividono un immobile destinato all’attività professionale. Il ricorrente accetta di intestarsi il 50% del contratto di locazione, restando l’altro 50% allo studio associato. Nel giugno 2015 invia alla società locatrice una comunicazione di recesso anticipato dal contratto, con riconsegna dell’immobile dopo sei mesi; il locatore riscontra dichiarando di non accettare la disdetta, perché il recesso anticipato è consentito solo per gravi motivi e l’obbligazione di pagamento grava su entrambi i conduttori in via solidale fino alla scadenza naturale.
Il professionista rilascia poi l’immobile tredici mesi dopo, cessando di corrispondere la propria quota di canone. Lo studio associato ottiene decreto ingiuntivo a titolo di regresso per una quota del canone; l’opposizione, con domanda riconvenzionale di rimborso, è respinta in primo grado. La Corte d’Appello di Milano rigetta l’appello e conferma la sentenza. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi si espongono a un rilievo preliminare di inammissibilità. La sentenza impugnata enuncia le due motivazioni criticate in via alternativa rispetto a una motivazione intermedia, che rileva la genericità dei motivi indicati nella comunicazione del 31 luglio 2015 e la loro inidoneità a integrare il requisito della specificità del recesso. Tale motivazione non è fatta oggetto di alcuna critica ed è completamente autonoma: pur ammesso che il recesso coincida con la seconda lettera, i motivi ivi indicati risultano del tutto generici.
Poiché la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna sufficiente a giustificarla, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulle altre. La Corte richiama un orientamento consolidato e i precedenti Cass. n. 33200 del 2022, Cass. n. 18119 del 2020, Cass. n. 9752 del 2017 e Cass. n. 15399 del 2018.
Il primo motivo si scontra inoltre con il tenore letterale della seconda comunicazione, che non costituisce un nuovo recesso ma una inammissibile integrazione del primo recesso immotivato. Per il resto, il motivo non contiene argomenti identificabili come violazione di legge, risolvendosi in una sollecitazione ad apprezzare la vicenda fattuale, sindacato precluso in sede di legittimità, secondo i principi espressi da Cass. n. 16038 del 2020 e Cass. n. 11109 del 2021.
Il secondo motivo omette di farsi carico del riferimento al documento del fascicolo di primo grado, che non identifica, e le sue considerazioni restano prive di pertinenza con la motivazione. Il terzo motivo si risolve in apprezzamenti sulla vicenda in fatto.
Il quarto motivo è inammissibile: è dedotto ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., benché la sentenza impugnata abbia integralmente confermato quella di primo grado; si fonda su circostanze fattuali di cui si sollecita l’apprezzamento e non individua il fatto omesso oggetto di discussione. Nella seconda parte omette, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., di riprodurre il contenuto della domanda di rimborso e di indicare la parte dell’appello corrispondente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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