Omologa del concordato sospende la prescrizione dei crediti anteriori (Cass. civ. Sez. I n. 20176 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omologa del concordato preventivo, vincolando a norma dell’art. 184 L.F. tutti i creditori anteriori all’osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti ed integra una causa giuridica ostativa all’ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini. Nella fase anteriore all’omologa, invece, l’apertura della procedura non interrompe né sospende la prescrizione dei crediti anteriori già scaduti, salvo il circoscritto caso dell’art. 168, secondo comma, L.F., che opera solo per le azioni esecutive o cautelari già intraprese. Resta ferma la possibilità del creditore di tutelare la propria posizione anche prima della scadenza dei termini, ove si manifesti con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili.
Il Fatto
Una società in liquidazione e in concordato preventivo ha adito il Tribunale perché fosse accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione dei diritti di credito già individuati nella proposta concordataria e vantati dai rispettivi creditori. Il ricorso è stato rigettato in primo grado e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello, che ha richiamato la regola dell’art. 2935 c.c. e la recente giurisprudenza di legittimità sulla decorrenza della prescrizione nel concordato.
La società ha proposto ricorso per cassazione, censurando la lettura dell’art. 184 L.F. e sostenendo che la procedura non sospenderebbe affatto la prescrizione per tutti i creditori sino al riparto, con conseguente violazione degli artt. 168 e 184 L.F. e dell’art. 2935 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte distingue nettamente la fase anteriore all’omologa da quella successiva. Nella prima, la prescrizione continua a decorrere per i crediti anteriori già scaduti e comincia a decorrere, per quelli non ancora scaduti, in base al combinato disposto degli artt. 55 e 169 L.F. Il divieto di azioni esecutive e cautelari, previsto dall’art. 168, primo comma, L.F., non incide sul corso della prescrizione, come dimostra il parallelismo con l’art. 51 L.F. e con l’effetto interruttivo collegato alla domanda di ammissione al passivo nel fallimento.
Quanto all’art. 168, secondo comma, L.F., la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui il legislatore ha introdotto una deroga alla disciplina dell’art. 2943 c.c., collegando alle sole azioni già intraprese l’effetto di sospensione e non quello interruttivo. Non è dunque configurabile alcuna sospensione generalizzata della prescrizione nella fase anteriore all’omologa.
Nella fase successiva occorre distinguere il concordato con cessione dei beni dal concordato ordinario. In entrambi, l’obbligatorietà del concordato nei confronti dei creditori anteriori, sancita dall’art. 184 L.F., vincola questi ultimi al rispetto delle modalità e dei termini del piano di riparto o della proposta, non potendosi pretendere il pagamento prima della loro scadenza.
L’omologa determina così una modifica ex lege del regime giuridico dei crediti anteriori, con una situazione di temporanea inesigibilità assimilabile a quella del pactum de non petendo. Richiamando Cass. n. 35960/2022, Cass. n. 1947/2018, Cass. n. 1200/2022 e Cass. n. 10887/1995, il Collegio afferma che l’ostacolo giuridico sopravvenuto sospende la prescrizione già iniziata, senza violare il divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione.
La sospensione opera fino alla scadenza dei termini, quando il credito torna esigibile. Ove emerga con evidenza l’inattuabilità delle modalità satisfattive, il creditore può agire per la risoluzione del concordato o, come affermato dalle Sezioni Unite n. 4696/2022, presentare istanza di fallimento o promuovere azione esecutiva individuale. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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