Istanza di liquidazione giudiziale non richiede il previo esperimento dell’azione esecutiva (Cass. civ. Sez. I n. 26336 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, ora di liquidazione giudiziale, l’art. 37 CCII (già art. 6 legge fall.) non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale volto a verificare la legittimazione dell’istante. A maggior ragione non è richiesto il previo esperimento dell’azione esecutiva prima del deposito della domanda di liquidazione giudiziale. L’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel mancato esame di domande o eccezioni di merito. Il convincimento del giudice di merito sulla sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.
Il Fatto
La società ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha rigettato il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale. Il giudice di secondo grado, riconosciuta la legittimazione attiva del creditore istante e respinta l’eccezione di invalidità della procura della mandataria, ha accertato in via incidentale la sussistenza del credito e ha ravvisato l’insolvenza nella assoluta incapacità di adempiere, stante la pesante esposizione debitoria verso il fisco e verso la società istante.
La ricorrente articola tre motivi: omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento dell’azione esecutiva; violazione delle norme sulla legittimazione processuale e sulla prova della cessione del credito; insussistenza dello stato di insolvenza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la norma non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l’esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante. Se non occorrono tali requisiti, a maggior ragione non è richiesto il previo esperimento dell’azione esecutiva.
La Corte osserva inoltre che la sentenza impugnata ha puntualmente risposto all’eccezione, precisando che il mancato esercizio pregresso di un tentativo di soddisfo non incide sulla procedibilità dell’istanza. Richiamando un proprio precedente, i giudici di legittimità ribadiscono che l’omesso esame di una questione meramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo in caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte rileva che la ricorrente non si è confrontata con la motivazione della sentenza, che ha fondato la prova della cessione su un provvedimento autoritativo della Banca d’Italia adottato nell’ambito del Programma Nazionale di Risoluzione della Crisi Bancaria e su una certificazione notarile attestante che il credito era ricompreso tra quelli ceduti in blocco ex art. 58 TUB. La censura si è concentrata sul valore probatorio astratto dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prescindendo dalle risultanze di causa. Quanto al dedotto difetto di valida procura, la censura è carente di specificità e autosufficienza, non essendo stato riportato il testo integrale dell’atto.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Le censure sulla legittimazione del creditore istante mirano a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e sono generiche. Quanto all’insolvenza, la Corte ribadisce che il convincimento del giudice di merito costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta. La ricorrente, senza dedurre il vizio di motivazione, si è limitata a prospettare una condizione di transitoria impotenza, non confrontandosi con l’accertata incapacità di adempiere.
Nota della Redazione
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