Motivazione avviso classamento catastale tra similarietà concreta e mera apparenza (Cass. civ. Sez. V n. 16633 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, l’avviso di accertamento fondato sul procedimento di cui all’art. 3, comma 58, legge n. 662/1996 deve specificare in modo concreto e non meramente astratto le caratteristiche che rendono similari i fabbricati comparativi rispetto all’unità immobiliare riclassata. Non è sufficiente l’enunciazione di categorie concettuali generiche, quali tipologia edilizia, posizione nel fabbricato, dotazioni impiantistiche e servizi, valevoli per ogni ipotesi. Il giudizio di similarità deve essere espresso nell’atto impositivo con indicazione, sia pure sintetica, degli aspetti di analogia effettivamente riscontrati. In difetto, la motivazione è meramente apparente e l’atto è nullo per violazione dell’art. 7, legge n. 212/2000, non potendo l’Amministrazione addurre in giudizio ragioni diverse da quelle enunciate.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva variato la rendita dell’immobile di sua proprietà, facendola passare dalla classe 7 alla classe 9. La pretesa si fondava sul procedimento previsto dall’art. 3, comma 58, legge n. 662/1996.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto l’avviso idoneo a portare a conoscenza della contribuente i termini della pretesa fiscale, condividendo nel merito le valutazioni dell’Ufficio. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui la contribuente denunciava l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la regola dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.: nell’ipotesi di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Nel caso concreto tale allegazione mancava del tutto e, anzi, dalla sentenza di appello emergeva che il giudice di secondo grado aveva integralmente recepito la motivazione di primo grado.
Il secondo motivo, invece, è stato accolto. La Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva affermato in modo apodittico l’esaustività della motivazione dell’atto, senza considerare che, quando il riclassamento si fonda sull’art. 3, comma 58, legge n. 662/1996, l’avviso deve indicare non solo l’individuazione dei fabbricati similari e il loro classamento, ma anche le caratteristiche che li rendono analoghi all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.
La motivazione non può limitarsi a enunciare un dispositivo, dovendo esporre le concrete ragioni che lo sorreggono, così da delimitare l’oggetto del possibile contenzioso e da inibire all’Amministrazione l’allegazione di ragioni diverse in giudizio. Ne deriva la nullità dell’atto la cui motivazione sia meramente apparente e si risolva in espressioni generiche, adattabili a qualsivoglia situazione di fatto e di diritto, come già affermato da Cass. n. 697/2015.
Richiamando l’ordinanza n. 31949 del 2022, la Corte ha precisato che il giudizio di similarità non può essere sviluppato per categorie concettuali teoriche, quali tipologia edilizia, posizione nel fabbricato, dotazioni impiantistiche e servizi. Occorre invece indicare, sia pure sinteticamente e senza pretese di dettaglio, in cosa siano consistite le analoghe caratteristiche dell’immobile della contribuente rispetto ai fabbricati ritenuti similari. In assenza di tale descrizione concreta, la motivazione rappresenta solo l’esito di un giudizio e risulta insufficiente rispetto all’art. 7, legge n. 212/2000.
Il terzo motivo, proposto in via gradata e relativo alla congruità del precedente classamento, è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso e annullando l’atto impugnato, con compensazione delle spese di merito e condanna dell’Amministrazione finanziaria alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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