Motivazione per relationem nulla se non valuta i motivi di appello (Cass. civ. Sez. V n. 29087 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È nulla per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 111, comma 6, Cost., la sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado con formule apodittiche e assertive. La motivazione per relationem è valida solo se i contenuti mutuati siano oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive. Il giudice di appello deve esplicitare le ragioni della conferma con riguardo ai motivi di impugnazione proposti; ove la laconicità impedisca di apprezzare l’esame dell’infondatezza dei motivi e delle allegazioni difensive, il vizio è denunciabile per cassazione come motivazione apparente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari un avviso di intimazione, deducendo vizi della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento — relative a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni dal 1997 al 2007 — nonché l’intervenuto decorso dei termini di prescrizione e, in ogni caso, il difetto di motivazione dell’atto. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo valide le notifiche delle cartelle e di alcuni preavvisi di fermo amministrativo, idonei a interrompere la prescrizione.
Il contribuente proponeva appello. L’Ufficio chiedeva in via preliminare dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sedici cartelle. La Commissione tributaria regionale della Sardegna dichiarava la cessazione parziale e rigettava l’appello. Contro tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con un unico motivo; l’Ufficio resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la nullità della sentenza per carenza di motivazione, per avere la CTR ritenuto regolare la notificazione delle cartelle e non fondate le eccezioni dell’appellante senza indicare l’iter logico-argomentativo seguito, senza nulla dire sulle contestazioni puntuali e senza descrivere il fatto e il processo.
La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata sul minimo costituzionale della motivazione. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. È esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza (richiamate Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e, più di recente, Cass. n. 7090 del 2022).
Sulla tecnica per relationem la Corte ricorda che essa è valida a condizione che i contenuti mutuati siano oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive (Sezioni Unite n. 14814 del 2008). Il giudice di appello deve esplicitare le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione (Cass. n. 16612 del 2015); è quindi nulla la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado quando la laconicità non consenta di appurare che alla condivisione si sia pervenuti attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa considerazione delle allegazioni e delle prove (Cass. n. 22022 del 2017, Cass. n. 27112 del 2018).
Nel caso di specie la CTR aveva confermato la decisione di prime cure affermando che il collegio non poteva che condividere le conclusioni dei giudici di primo grado, quanto alla regolarità della notificazione e a tutte le altre eccezioni, non fondate e da rigettare, aggiungendo che la consegna degli atti doveva ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario fino a querela di falso. Si tratta di affermazioni apodittiche ed assertive, che non consentono di apprezzare l’iter logico della decisione di appello né di verificare le ragioni della condivisione in punto di regolare notifica delle numerose cartelle.
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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