Responsabilità dell’assicuratore per l’agente infedele e doppia conforme (Cass. civ. Sez. III n. 12752 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri con il motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la ricostruzione dei fatti è inammissibile quando la sentenza impugnata sia fondata sul medesimo iter logico-argomentativo del provvedimento di primo grado, integrandosi l’ipotesi della c.d. doppia conforme. Gli stessi motivi, ove richiedano una rivalutazione delle risultanze processuali, non prospettano un’effettiva violazione o falsa applicazione di legge. Spetta al solo giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. Il giudice di merito non è tenuto a un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non valorizzati, benché allegati dalle parti.

Il Fatto

Il contraente conveniva in giudizio l’assicuratore e altri soggetti chiedendo di accertare la validità delle polizze sottoscritte e di condannare la compagnia al risarcimento dei danni in forza dell’art. 2049 cod. civ. Deduceva di aver stipulato nel 2013 le polizze proposte dal soggetto che operava come agente delle compagnie convenute, di averne poi scoperto la falsità e di avere appreso che l’agente si era impossessato del premio versato.

Con un’ulteriore domanda il contraente e una seconda compagnia raggiungevano in corso di causa un accordo, facendo cessare tra loro la materia del contendere. Il Tribunale condannava la compagnia assicurativa al pagamento di una somma in favore del contraente e dell’agente in via di regresso. La Corte d’appello confermava la decisione. La compagnia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La ricorrente lamentava, con il primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 2049 cod. civ. e dell’art. 119 d.lgs. n. 209/2005. Sosteneva che dalla proposta di polizza sarebbe emerso come il contraente dovesse solo compilare il questionario e versare il premio dopo la ricezione della polizza definitiva, sì che il suo comportamento gravemente colpevole avrebbe interrotto il nesso di occasionalità necessaria e reso impossibile ogni controllo della compagnia.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1227 cod. civ., sostenendo che il contraente avesse accettato acriticamente di sottoscrivere la documentazione, di non ricevere la polizza e di pagare in forme non previste, con conseguente suo concorso di colpa.

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi. Nella parte in cui censurano l’omesso esame di un fatto decisivo, i motivi sono inammissibili, perché ricorre l’ipotesi della c.d. doppia conforme: le statuizioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, come confermato dal richiamo a numerosi precedenti di legittimità.

Gli stessi motivi, inoltre, lungi dal prospettare un’effettiva violazione di legge, richiedono in realtà una rivalutazione delle risultanze processuali già compiuta dal giudice di merito. La Corte ribadisce che spetta al solo giudice di merito individuare le fonti del suo convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere le risultanze maggiormente idonee a dimostrare i fatti, senza obbligo di esplicita confutazione degli elementi non valorizzati.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha valutato le allegazioni e le prove, ricostruito i fatti costitutivi della domanda risarcitoria e vagliato le condotte del contraente, escludendone la rilevanza ai fini della negligenza. La valutazione fattuale non è implausibile e le censure sono infondate. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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