Inammissibile il motivo nuovo sulla dosimetria non devoluto in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 30442 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per novità, il motivo di ricorso per cassazione che censuri per la prima volta la dosimetria della pena, quando la questione non sia stata devoluta al giudice di appello, non potendo la Corte di legittimità valutare ex novo un profilo mai sottoposto al merito. La motivazione del giudice di appello che, sulla base di massime di esperienza, ritenga superflua ogni ulteriore indagine tecnica sulle caratteristiche del veicolo non è sindacabile, ove logica ed esaustiva. Il venir meno del presupposto del concordato sulla pena — nella specie, il riconoscimento del vincolo della continuazione — legittima il rigetto dell’istanza e l’inammissibilità della relativa doglianza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 18 settembre 2025, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di mesi tre di arresto per il reato contestato in materia di stranieri. Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

Con i primi tre motivi il ricorrente ha censurato il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla qualificazione del veicolo condotto e alla mancata effettuazione di una perizia tecnica, sostenendo che le caratteristiche del mezzo, integranti un elemento costitutivo del reato, sarebbero state desunte in via presuntiva, con inversione dell’onere probatorio. Con il quarto motivo ha lamentato la dosimetria della pena e il rigetto del concordato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha riunito i primi tre motivi, attinenti sotto vari profili al mancato accertamento dell’effettiva cilindrata del veicolo. Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale logica ed esaustiva: muovendo dal tipo di motociclo condotto e dalla circostanza che esso sia prodotto solo in cilindrate superiori ai 50 cc, il giudice di merito ha correttamente concluso che si trattava di un motociclo e non di un ciclomotore, così integrandosi un elemento costitutivo del reato.

Quanto al motivo sulla dosimetria sanzionatoria, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché nuovo: la questione non era stata sottoposta al vaglio della Corte territoriale. Il giudice di legittimità non può pertanto valutarne la correttezza in difetto di devoluzione al giudice di appello, né può esaminarla ex novo senza una previa valutazione di merito contenuta nel provvedimento impugnato.

La Corte ha poi respinto la doglianza sul mancato accoglimento del concordato sulla pena. Il presupposto dell’accoglimento riposava nel riconoscimento del vincolo della continuazione fra una pluralità di fatti già giudicati, vincolo che la Corte territoriale, con ampia e non incongrua motivazione, ha escluso. Venuto meno il presupposto, il concordato è stato correttamente respinto e il motivo è risultato manifestamente inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso sono conseguite, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Su quest’ultimo punto la Corte ha richiamato la sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale, rilevando l’assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto dell’evidente inconsistenza dei motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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