Errore di fatto e ricorso straordinario: inammissibile la rivalutazione del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. 7 n. 6662 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che può dar luogo all’annullamento di una sentenza di legittimità ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello costituito da sviste o errori di percezione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio. Tale errore deve avere un’influenza decisiva sulla pronuncia, determinando una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza dell’errore. Il rimedio straordinario non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, essendo tali censure inammissibili per manifesta infondatezza.
Il Fatto
La difesa del ricorrente proponeva ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, del 21 gennaio 2025, che aveva confermato la condanna per il reato di estorsione. La censura riguardava l’asserita errata valutazione della condotta estorsiva, in particolare la mancata considerazione dell’assenza di consapevolezza, in capo al ricorrente, delle finalità intimidatorie perseguite dal coimputato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente richiamato il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è esclusivamente quello di natura percettiva, derivante da una svista o da un errore di percezione nella lettura degli atti processuali, citando a sostegno Sez. U. n. 1603 del 27/03/2002.
Applicando tale principio, la Corte ha rilevato che l’assunto difensivo era smentito dalle risultanze processuali. La sentenza impugnata, nelle pagine indicate, aveva espressamente escluso qualsiasi errore di fatto, evidenziando la consapevolezza del ricorrente riguardo all’azione che il coimputato doveva svolgere, desunta dalle intercettazioni e dal concreto ausilio materiale prestato.
La censura proposta, pertanto, non denunciava un errore percettivo della Corte di legittimità, ma postulava una rivalutazione del compendio probatorio, incompatibile con la natura e la funzione del ricorso straordinario. Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto