Revocatoria ordinaria e fideiussione: il credito sorge con la garanzia (Cass. civ. Sez. III n. 10702 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., il credito del quale si assume il pregiudizio sorge al momento in cui viene prestata la fideiussione a garanzia delle obbligazioni future, e non a quello dell’escussione o della revoca del finanziamento garantito. Ne consegue che gli atti dispositivi compiuti dal fideiussore dopo la prestazione della garanzia sono soggetti a revocatoria in base al solo requisito soggettivo della scientia damni del disponente, non essendo necessaria la concreta esigibilità del credito. Gli atti medesimi sono revocabili anche quando siano compiuti anteriormente all’avvio del procedimento amministrativo di revoca del contributo pubblico, poiché l’insorgenza del credito va riferita al momento genetico della garanzia. La consapevolezza del pregiudizio può essere provata per presunzioni, valorizzando la stretta parentela tra disponente e terzo acquirente e lo stato conoscitivo desumibile dal ruolo amministrativo ricoperto dal debitore.
Il Fatto
Una società di assicurazioni rilasciava, nell’interesse di una società beneficiaria di un contributo pubblico in conto impianti, una polizza fideiussoria a favore dell’amministrazione regionale. Contestualmente il socio e amministratore unico della società beneficiaria si obbligava con il proprio patrimonio personale a rivalere la garante. Escussa la polizza, la società assicuratrice agiva infruttuosamente nei confronti del garante, che nel frattempo aveva trasferito due immobili alla madre e alla propria compagna.
La creditrice esperiva così azione di simulazione e, in subordine, azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avanti il Tribunale, che dichiarava inefficaci i trasferimenti. La sentenza era confermata in appello e la parte soccombente ricorreva per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione del momento di insorgenza del credito nel caso di garanzia personale prestata per obbligazioni future. Il motivo è infondato: secondo il consolidato orientamento richiamato dal giudice di merito, l’accertamento del consilium fraudis del disponente risale al momento in cui è prestata la garanzia, non alla scadenza dell’obbligazione del debitore principale né all’escussione della polizza.
Il principio è ribadito con richiamo a Cass. Sez. III n. 1414 del 2023 e a Cass. Sez. III n. 762 del 2016: l’azione revocatoria ordinaria presuppone la semplice esistenza di un debito e non la sua concreta esigibilità. Gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della garanzia sono soggetti a revocatoria in base al mero requisito soggettivo della scientia damni e al solo dato oggettivo dell’accreditamento, giacché l’insorgenza del credito si apprezza al momento dell’accreditamento e non dell’effettivo prelievo.
Le censure sulla valutazione probatoria sono dichiarate inammissibili. Il ricorrente non costruisce un percorso argomentativo conforme all’orientamento sull’apprezzamento delle prove (Sez. Un. n. 20867 del 2020), a fronte di una motivazione che rispetta il minimo costituzionale e desume la scientia damni dal ruolo di amministratore unico ricoperto dal debitore, attraverso le regole di comune esperienza ex art. 115, comma 1, cod. proc. civ.
Quanto ai motivi sulla prova indiziaria, la Corte rileva che essi si risolvono in valutazioni di merito e omettono di confrontarsi con la motivazione impugnata: la breve sequenza temporale degli atti di dismissione, pressoché concomitante con l’avvio dell’attività recuperatoria del contributo, e la stretta parentela tra le parti rendono non esclusa la concorrente consapevolezza dei terzi acquirenti. Il sesto motivo, che rinvia per relationem alle doglianze precedenti, si risolve in un “non motivo” e contrasta con l’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. Un. n. 7074 del 2017).
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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