L’autorizzazione alle indagini bancarie deve essere allegata all’avviso: vizio di motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 2474 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento bancario, l’autorizzazione del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate allo svolgimento delle indagini finanziarie non deve essere allegata o trascritta nell’avviso di accertamento, essendo sufficiente che l’autorizzazione sia stata rilasciata e che la sua produzione, anche in sede processuale, consenta al giudice di verificarne l’esistenza e la validità. La motivazione della sentenza di merito che annulli l’avviso di accertamento per mancata allegazione dell’autorizzazione è apparente, e quindi nulla per error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., allorché non dia conto delle ragioni per cui l’autorizzazione depositata in giudizio sia stata ritenuta irrilevante, né chiarisca il rapporto temporale tra il rilascio dell’autorizzazione e l’esecuzione delle indagini, lasciando all’interprete il compito di formulare congetture sul fondamento della decisione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2010, con cui recuperava a tassazione compensi non dichiarati e accrediti bancari non giustificati, esito di indagini bancarie. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo dirimente la mancata allegazione dell’autorizzazione all’accertamento bancario all’avviso. In appello, l’Ufficio depositava l’autorizzazione, ma la CGT di secondo grado confermava l’annullamento dell’avviso in relazione agli accrediti bancari, affermando che l’indagine era stata svolta in assenza di autorizzazione e che l’autorizzazione, atto interno all’Amministrazione, avrebbe dovuto essere allegata o trascritta nell’avviso a pena di nullità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondata l’eccezione di tardività del ricorso, applicando la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 1, comma 199, legge n. 197/2022 e computando correttamente la nuova scadenza, tenuto conto della sospensione feriale: il termine lungo ex art. 327 c.p.c., scaduto il 1° settembre 2023, era stato prorogato al 1° settembre 2024, sicché il ricorso notificato il 29 agosto 2024 era tempestivo.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo di ricorso incentrato sul vizio di motivazione, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014 e della successiva Sezioni Unite n. 16159/2018: dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quali la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile e la motivazione perplessa. La sentenza che annulla l’avviso per mancata allegazione dell’autorizzazione è nulla, perché la motivazione è solo apparente quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che la motivazione del giudice di merito si fondava su due argomentazioni non comprensibili: da un lato, l’affermazione secondo cui l’autorizzazione avrebbe dovuto essere obbligatoriamente allegata o trascritta nell’avviso, senza chiarire perché l’autorizzazione depositata in secondo grado, come consentito dall’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, non fosse stata ritenuta sufficiente; dall’altro, l’assunto che l’indagine fosse stata svolta in assenza di autorizzazione, senza specificare se l’autorizzazione depositata fosse riferita a un diverso accertamento o a un diverso contribuente, né quando l’indagine fosse stata eseguita rispetto alla data di rilascio. La Corte ha inoltre evidenziato che il giudice di merito non si era soffermato sulla differenza tra l’autorizzazione richiamata nell’avviso (n. 2013/5171 del 16/7/2013) e quella depositata (n. 72283 del 22/10/2013), sicché non era possibile comprendere se avesse ritenuto decisivo l’errore sulla data e sul numero di protocollo.
La Corte ha quindi disposto la cassazione con rinvio, demandando al giudice del rinvio un nuovo esame della controversia, con adeguata motivazione sulla questione se l’acquisizione dei dati bancari fosse stata preceduta da valida autorizzazione, rimettendo anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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