Nessuna doppia imposizione se la società non ha dichiarato gli utili (Cass. civ. Sez. V n. 28225 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile alcuna doppia imposizione da neutralizzare quando la società non abbia mai dichiarato gli utili che si assumono distribuiti al socio. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che censuri la quantificazione del reddito del socio invocando il riparto previsto dall’art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata, che ha confermato la legittimità dell’accertamento sintetico fondato, ex art. 38, commi 4 e ss., del d.P.R. n. 600/1973, sulla sproporzione tra investimenti effettuati e redditi dichiarati. Il maggior reddito resta imputabile al contribuente che non giustifichi la provenienza della provvista.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva determinato, per l’anno di imposta 2012, un maggior reddito imponibile sul presupposto che le somme versate, a più riprese, dal socio nelle casse della società fossero incompatibili con i redditi e le disponibilità finanziarie dichiarate. Nelle more del giudizio, l’Ufficio notificava alla società un secondo avviso, rettificando il reddito di impresa dell’annualità per la medesima ragione, ossia l’asserito occultamento di un saldo negativo di cassa attraverso i finanziamenti del socio.

Riuniti i procedimenti, il giudice di primo grado accoglieva parzialmente i ricorsi, rideterminando in misura inferiore sia il reddito imponibile del contribuente sia quello della società. La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia rigettava poi l’appello del contribuente. Questi ricorreva per cassazione, deducendo un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Secondo il ricorrente, una volta ritenuto che le somme provenissero da utili distribuiti in nero dalla società al socio, il reddito imponibile di quest’ultimo non avrebbe potuto essere determinato in misura equivalente a quello della società: l’art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis, dispone che gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 49,72% del loro ammontare, percentuale rideterminata dal D.M. 02/04/2008.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la ratio della sentenza impugnata, che ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui reputava legittimo l’avviso di accertamento sintetico, emesso ex art. 38, commi 4 e ss., del d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio ha determinato il maggior reddito in relazione alle spese per investimenti effettuate dal contribuente verso la società, senza che questi abbia giustificato né la provenienza della provvista né l’utilizzo della stessa per lo specifico investimento.

Il motivo è, comunque, infondato. La Corte richiama il principio già espresso in vicende analoghe, secondo cui non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non è mai esistita, non avendo la società mai dichiarato tali utili. Vengono citate Cass. sez. V n. 26317 del 2020, Cass. sez. V n. 34282 del 2019 e Cass. sez. V n. 2752 del 2024.

Il ricorso è quindi rigettato. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento di una somma in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e di un ulteriore importo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., nonché al versamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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