Personalizzazione del danno biologico solo per conseguenze anomale e allegate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34619 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato. Le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento. La transazione tombale stipulata fra il lavoratore infortunato e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro non soggiacce al regime impugnatorio dell’art. 2113 cod. civ., che opera limitatamente al rapporto fra dipendente e datore di lavoro; la rinunzia in favore del terzo chiamato a rispondere è del pari non impugnabile ai sensi di tale norma.

Il Fatto

Il lavoratore era stato assunto con contratto subordinato a tempo determinato e, poco dopo, era rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro mentre compattava il terreno all’interno di uno scavo, investito dal cingolato di un escavatore. Aveva agito in giudizio per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento. Il Tribunale rigettava la domanda, ravvisando un errore imprevedibile ed inevitabile dei lavoratori.

La Corte d’Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava la responsabilità della società datrice di lavoro e liquidava il danno differenziale, escludendo la personalizzazione del danno biologico. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava l’efficacia della transazione conclusa con la compagnia assicuratrice. La Corte lo ha ritenuto infondato: l’atto è valido ed efficace nei confronti dell’assicuratore, non soggiacendo al regime impugnatorio dell’art. 2113 cod. civ. La rinunzia in favore della datrice di lavoro resta impugnabile dal dipendente, ma non altrettanto quella verso l’ulteriore terzo, non legato all’infortunato da rapporto contrattuale né titolare della qualità di datore di lavoro. Quanto all’oggetto della transazione, si tratta di questione di merito.

Il secondo e il quinto motivo denunciavano il vizio di motivazione, rispettivamente sul difetto di allegazione del quid pluris e sulla compensazione parziale delle spese. La Corte ha rilevato che i giudici d’appello hanno espressamente escluso l’allegazione concludente, con motivazione che soddisfa il minimo costituzionale secondo Cass. sez. un. n. 8053/2014. La regolazione della compensazione appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile se adeguatamente motivato.

Il nucleo del ricorso riguarda la personalizzazione del danno. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’incremento del valore standard è ammesso solo per conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate, citando Cass. ord. n. 5984/2025, Cass. ord. n. 31681/2024, Cass. ord. n. 5865/2021 e Cass. n. 28988/2019. Nel caso concreto, il gran numero di ricoveri e la deambulazione con stampelle non sono risultati né anomali né peculiari, rappresentando le normali conseguenze dell’evento traumatico. Il ricorrente non ha dimostrato che, secondo l’id quod plerumque accidit, le conseguenze normali sarebbero state meno gravi.

Anche il quarto motivo è stato rigettato: la scelta del valore giornaliero per l’invalidità temporanea non costituisce il minimo e resta coerente con l’esclusa personalizzazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *