Spese al soccombente verso il non abbiente: nessuna riduzione a metà (Cass. civ. Sez. I n. 28223 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocino a spese dello Stato, quando risulti vittoriosa la parte ammessa al beneficio, il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R. La parte soccombente verso il non abbiente non può essere avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti, in coerenza con il principio di uguaglianza. Il soccombente è tenuto a corrispondere l’importo liquidato dal giudice secondo tariffa e non l’importo che il vincitore deve al proprio difensore. L’eventuale effetto di arricchimento dell’Erario va valutato in relazione al servizio pubblico complessivamente reso e non alla singola lite.

Il Fatto

Il Tribunale Napoli Nord, con il decreto impugnato, accoglieva il ricorso per revocazione ex art. 98, comma 5, l.fall. proposto dalla curatela del fallimento nei confronti di un creditore, rideterminando in € 71.000 la somma ammessa al passivo in luogo dei € 73.000 già riconosciuti dal Giudice Delegato. Dall’esame della documentazione era emerso un pagamento di € 2.000 che il creditore aveva omesso di segnalare nella domanda di insinuazione.

Il creditore soccombente proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto, affidato a un unico motivo, censurando la condanna al pagamento delle spese liquidate in € 4.000 in favore dell’Erario, poiché il fallimento era ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La curatela rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 130-133 d.P.R. n. 115/2002, art. 3, comma 2, Cost. e art. 1226 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la normativa speciale imporrebbe la determinazione dei compensi nei limiti del minimo tabellare con riduzione della metà, e lamentando l’irragionevolezza della somma liquidata a fronte di una domanda di riduzione di soli € 2.000 e di una contenuta attività processuale.

La Corte dichiara il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Sul primo profilo, superando l’orientamento richiamato dal ricorrente (Cass. n. 21611/2017 e Cass. pen. n. 18167/2016), che esigeva la coincidenza tra quanto rifuso allo Stato e quanto erogato al difensore della parte non abbiente, il Collegio aderisce all’opposto e consolidato approdo (Cass. nn. 22017/2018, 11590/2019, 8387/2019, 19/2020, 136/2020, 777/2021 e 31928/2023). Il giudice civile, diversamente da quello penale, non deve quantificare in misura uguale i due importi, per le peculiarità del sistema processualpenalistico e per evitare la disapplicazione dell’art. 130.

Le ragioni del principio vengono scandite in tre passaggi: la parte soccombente verso il non abbiente non deve essere avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti; il soccombente è tenuto a versare l’importo liquidato secondo tariffa, non quello dovuto dal vincitore al proprio difensore; l’eventuale arricchimento dell’Erario va valutato con riguardo al servizio pubblico reso ai non abbienti, non alla singola lite. La Corte richiama altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’art. 133, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 sollevata sotto i profili degli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, comma 2, Cost.

Il secondo profilo della censura, relativo alla complessiva quantificazione delle spese, è inammissibile per genericità. Il sindacato della Cassazione in materia è limitato a verificare che non sia violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa, restando la compensazione e la quantificazione nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti delle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017). La doglianza non specifica gli errori commessi né le voci della tabella asseritamente violate, come richiesto dal principio di autosufficienza (Cass. nn. 18190/2015 e 5683/2016).

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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