Non contestazione dei fatti costitutivi e censure inidonee su autosufficienza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10061 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ripetizione dell’indebito, l’avvenuto pagamento, l’inesistenza della causa debendi e il relativo collegamento causale costituiscono elementi costitutivi della pretesa restitutoria, la cui prova ricade sull’attore. Il principio di non contestazione, posto dagli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., riguarda i soli fatti primari, costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato, e non i fatti secondari dedotti in funzione probatoria, rispetto ai quali la non contestazione opera solo come argomento di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. L’onere di contestazione non si estende alle prove né alla loro valenza probatoria, riservata al giudice di merito. Il ricorrente che censuri l’applicazione del principio di non contestazione deve, in virtù del principio di autosufficienza, trascrivere anche gli atti di controparte e non solo i propri.
Il Fatto
Un lavoratore, unitamente ad altri dipendenti di una società ferroviaria, aveva chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze sull’indennità di buonuscita e sul trattamento di fine rapporto, per la mancata inclusione nella base di calcolo del premio di esercizio e dell’indennità quadri. La domanda era stata accolta in primo grado e respinta in appello; la statuizione era stata confermata dalla Corte di cassazione.
La società, già convenuta in quel giudizio, ha quindi agito in ripetizione dell’indebito per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda; la Corte d’appello ha invece condannato il lavoratore al pagamento della somma netta percepita, oltre interessi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per connessione, e li dichiara inammissibili. Il percorso argomentativo muove da una premessa di carattere sostanziale: nell’azione di ripetizione dell’indebito il pagamento, l’inesistenza della causa debendi e il loro collegamento causale sono elementi costitutivi della pretesa restitutoria, e la prova di tali fatti grava sull’attore.
Su questo innesto si salda il principio processuale. La Corte richiama il ius receptum secondo cui gli artt. 167 e 416 cod. proc. civ. attribuiscono alla non contestazione un’efficacia vincolante per il giudice, che deve astenersi dal controllo probatorio del fatto non contestato e ritenerlo sussistente. Il principio opera però solo per i fatti primari, non per quelli secondari dedotti in funzione probatoria, rispetto ai quali la non contestazione vale come semplice argomento di prova ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.
Da qui un corollario decisivo: l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti, non i documenti prodotti né la loro valenza probatoria, la cui valutazione è riservata al giudice di merito. Rispetto alle scritture private resta semmai l’onere di disconoscimento ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., o quello di querela di falso per gli atti pubblici.
La Corte rileva poi la mancanza di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente, nel censurare l’applicazione del principio di non contestazione, ha trascritto solo i propri scritti difensivi di primo e secondo grado, omettendo gli atti di controparte e, in particolare, i brani del ricorso introduttivo contenenti le allegazioni in fatto della società. Ne risulta precluso l’esame diretto degli atti e il controllo sulla correttezza del criterio applicato.
Nel merito, dalle difese del ricorrente come riportate in ricorso non emerge alcuna contestazione specifica del fatto costitutivo, ossia dell’avvenuto pagamento delle somme poi rivelatesi non dovute: le difese investono l’inidoneità probatoria della documentazione di controparte, dunque un fatto secondario, e non valgono a negare la pretesa restitutoria. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del soccombente alle spese e all’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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