Elemento di riordino non spetta ai contratti di formazione e lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10060 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non viola l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, né introduce un trattamento discriminatorio la clausola della contrattazione collettiva che, nel contesto di una riforma degli istituti retributivi, riservi un emolumento ai soli lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula dell’accordo, escludendo i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e poi trasformati. L’elemento di riordino del sistema retributivo non è fondato sul computo dell’anzianità di servizio, ma è determinato per confluenza di voci retributive pregresse riordinate in un unico elemento. A tale istituto non si estende, quindi, il principio sulle Sezioni Unite n. 20074 del 2010 in tema di aumenti periodici di anzianità.
Il Fatto
Il lavoratore, assunto con contratto di formazione e lavoro dal 22.02.2000 e successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato nel 2002, agiva per ottenere il riconoscimento dell’elemento di riordino del sistema retributivo a decorrere dal 22.02.2000, con detrazione di quanto percepito nello stesso periodo a titolo di elemento di riordino della gestione.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, respingeva il gravame della società datrice, ritenendo che l’accordo aziendale dell’11.07.2000 dovesse applicarsi anche al lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dal lavoratore con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., contestando che il diritto all’emolumento presupponga la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell’accordo. La trasformazione del contratto di formazione e lavoro era intervenuta ventiquattro mesi dopo l’assunzione, senza possibilità di retroazione degli effetti.
Il lavoratore sostiene che il periodo di formazione e lavoro debba computarsi nell’anzianità di servizio e che, essendo l’emolumento connesso a tale elemento, vada applicato in via analogica il principio delle Sezioni Unite n. 20074 del 2010 sugli aumenti periodici di anzianità. La società replica che si tratta di voce retributiva non connessa all’anzianità, ma ancorata alla presenza in servizio e alla produttività.
Il Collegio ritiene fondate le censure. La Corte dà continuità al più recente indirizzo, richiamando le pronunce Cass. n. 23188, 23189, 23330, 23331, 23150, 23421, 23728, 23821 e 36926 del 2021, che hanno consolidato un precedente orientamento (Cass. n. 34359 del 2019 e altre). Secondo tale indirizzo, le clausole collettive che, nel contesto di una riforma degli istituti retributivi, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio a tempo indeterminato non violano la disciplina sul contratto di formazione e lavoro e non introducono discriminazioni.
Nella specie, l’emolumento è stato previsto proprio nel contesto di una riforma degli istituti retributivi, con finalità di semplificazione e razionalizzazione del trattamento dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato. L’elemento di riordino del sistema retributivo non è fondato direttamente sul computo dell’anzianità di servizio, ma è determinato per confluenza dalla percezione pregressa di voci retributive riordinate in un unico elemento. La sentenza impugnata non è pertanto conforme ai principi richiamati e la pretesa del lavoratore risulta infondata.
Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza e decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto: la domanda originaria è rigettata. Le spese dell’intero processo sono compensate tra le parti, in considerazione della complessità della fattispecie e delle oscillazioni giurisprudenziali succedutesi nel tempo.
Nota della Redazione
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